CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8742
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di appello – Motivazione apparente – Nullità della sentenza
Rilevato
– che con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente, P.N. s.a.s. di C.S. & C., e dai soci C. e I.S. avverso gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 22/01/2010, aveva provveduto a rideterminare il reddito di impresa conseguito dalla predetta società nell’anno di imposta 2007, ai fini IRPEF imputato per trasparenza ai soci, ex art. 5 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986);
– che avverso tale statuizione i ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate intimata;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato
– che con il primo motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per «omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio», ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, sostenendo altresì che i giudici d’appello non avevano considerato le erronee valutazioni operate dai verificatori nel p.v.c. «che non aveva tenuto in alcuna considerazione elementi ritenuti dal ricorrente rilevante, o recava valutazioni contraddittorie ed errate, sia sulla produzione che sui ricavi dell’attività oggetto di verifica» (ricorso, pag. 8);
– che con il secondo motivo, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, i ricorrenti lamentano nuovamente la radicale carenza motivazionale dell’impugnata sentenza;
– che con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di pronunciare sul motivo di ricorso con cui, sul rilievo che l’Ufficio aveva emesso l’avviso di accertamento impugnato senza replicare alle osservazioni scritte della società contribuente, era stata dedotta la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000;
– che il Collego, andando di diverso avviso dalla proposta formulata dal relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009 e Cass. n. 7605 del 2017), ritiene che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno, pertanto, accolti;
– che, al riguardo, deve osservarsi che è principio consolidato di questa Corte quello secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017);
– che la sentenza della CTR si colloca a pieno titolo nell’alveo di configurazione del vizio motivazionale di legittimità processuale, quale enunciato nel predetto principio di diritto; infatti, l’analitica indicazione in sentenza delle risultanze del p.v.c. redatto dalla G.d.F (quali: mancata esibizione da parte della società contribuente, esercente l’attività di ristorazione e pizzeria, del dettaglio delle giacenze iniziali e di quelle finali; acquisti non contabilizzati per legna da ardere e per lievito, «ingrediente indispensabile per la lievitazione delle pizze», esiguità degli acquisti di cartoni per il confezionamento e trasporto delle pizze), è idonea soltanto a rendere palese la ragione di condivisione con l’amministrazione finanziaria della necessità di ricorrere, nella fattispecie, al metodo di ricostruzione induttiva del reddito d’impresa, mentre rimangono assolutamente imperscrutabili le ragioni che hanno indotto la CTR a ritenere che tale reddito fosse stato «correttamente ricostruito» e perché fosse «maggiormente attendibile e in piena corrispondenza con i principi di ragionevolezza ed economicità» (peraltro ricalcando pedissequamente la statuizione di primo grado, riprodotta a pag. 5 del ricorso), e senza neppure prendere in considerazione e rispondere alle specifiche questioni poste dalla società contribuente circa le modalità di ricostruzione di quel reddito;
– che, in sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, all’esito del quale il giudice del rinvio fornirà adeguata e congrua motivazione e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16583 depositata il 12 giugno 2023 - Il vizio di “motivazione insussistente” oppure di “motivazione apparente”, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ricorre quando la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 26709 depositata il 12 settembre 2022 - La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "errar in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11491 - La motivazione è solo apparente "quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22507 - La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27667 - La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8923 - La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…