Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 17 sentenza n. 1160 depositata il 22 febbraio 2018
REDDITO D’IMPRESA – STUDI DI SETTORE – ALLAGAMENTO – DANNEGGIAMENTO DELLA MERCE – APPLICAZIONE DEGLI SCONTI – RIDETERMINAZIONE -SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina ha proposto appello avverso la sentenza n. 914/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Latina, pronunciata il 3.12.2014 e depositata il 3.7.2015. Con tale sentenza il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso del sig. M.S. avverso l’avviso di accertamento (omissis) con il quale l’Ufficio accertava in capo allo stesso un maggior reddito di partecipazione. In sostanza, con avviso di accertamento (omissis) l’Agenzia accertava un maggior reddito di impresa di euro 27.584,00 per l’anno 2008 nei confronti della società B. S.a.s. di O.B. & C., esercente attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori. In relazione al maggior reddito accertato alla società, venivano emessi avvisi relativi ai soci B.O. (detentrice di una quota sociale del 90%) (omissis) e M.S. (detentore di una quota sociale del 10%) (omissis) per accertare i conseguenti maggiori redditi di partecipazione ai sensi degli artt. 5 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e 41 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600. La società era risultata non congrua agli studi di settore e l’incongruenza dei ricavi, ad avviso dell’Agenzia delle entrate, risultava immediatamente rilevabile dal fatto che i ricavi di vendita del 2008 risultavano inferiori al complessivo costo del venduto nello stesso anno. Tenuto conto delle circostanze addotte dalla società, quindi, l’Ufficio procedeva ad applicare all’ammontare del costo del venduto pari ad euro 148.754,50, già depurato del costo della merce venduta in blocco a febbraio 2008, l’indice minimo di ricarico previsto dallo studio di settore (UM05U) pari al valore di 1,41, a fronte di un indice massimo pari a 3,00. Tale rettifica dei ricavi conduceva di quantificare un reddito 2008 in capo alla società pari ad euro 11.284,00 a fronte di una perdita dichiarata di euro 16.300,00.
La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 914/4/15, accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo un ricarico pari ad euro 1,27 anziché 1,41.
2. L’appellante, previa richiesta di riunione del giudizio con quelli connessi 1033/2006 e 1034/2016 aventi ad oggetto le sentenze della Commissione tributaria provinciale di latina 915/4/16 e 916/4/2016 emesse rispettivamente a seguito di ricorso proposto da B.O. e B. S.a.s. di O.B., rileva il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la correttezza dell’accertamento.
3. Con atto di controdeduzioni si è costituito il sig. M.S. contestando i motivi di appello, mentre nei giudizi 1033/2006 e 1034/2016 si sono costituiti rispettivamente B.O. e la società B. S.a.s. con memorie sostanzialmente analoghe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che le cause 1031/2016, 1033/2006 e 1034/2016 sono state originariamente assegnate a Sezioni diverse della Commissione tributaria regionale, venendo poi rimesse al Presidente Generale per valutare l’opportunità della riassegnazione ai fini della riunione, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario originario. I tre avvisi di accertamento da cui origina il contenzioso, infatti, hanno ad oggetto l’uno l’imponibile della B. S.a.s. e gli altri il conseguente imponibile da partecipazione nella stessa società. I ricorsi in primo grado sono stati trattati e decisi separatamente all’udienza del 3 dicembre 2014 con le tre sentenze impugnate, nonostante la richiesta di riunione formulata dall’Agenzia delle entrate nelle memorie di costituzione. Secondo l’orientamento, della Suprema Corte di cassazione, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società qualora venga proposto ricorso avverso un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, o avverso un avviso di rettifica notificato ad un socio, in conseguenza della rettifica del reddito della società. La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agii utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Si tratta, pertanto, di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 (Cfr. Cass. civ., SS.UU., 4-06-2008, n. 14815). Tuttavia, nell’ipotesi in cui siano stati incardinati simultaneamente diversi giudizi di merito, relativi, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, qualora tali giudizi si fondino su identiche difese e vengono trattati contemporaneamente, nonostante la configurabilità del litisconsorzio necessario originario tra società e soci, non dovrà dichiararsi la nullità del giudizio reso a contraddittorio non integro, potendosi disporre la riunione dei giudizi per connessione oggettiva, sanando in tal modo il difetto di litisconsorzio necessario originario (Cfr. Cass. civ., sez. trib., 16-01-2015, n. 673). Il Collegio, pertanto, dispone la riunione al presente giudizio dei giudizi RGA 1033/2016 e RGA 1034/2016.
2. Nel merito l’appello è fondato e merita accoglimento. L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato in quanto l’Agenzia delle entrate rilevava nei confronti della società B. S.a.s. di O.B. & C., esercente attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori, l’incongruenza dei ricavi di vendita del 2008 dichiarati (pari ad euro 194.047,00) rispetto ai ricavi determinati dall’applicazione dello specifico studio di settore (pari ad euro 245.578,00). Tale incongruenza risultava per tabulas immediatamente rilevabile anche in considerazione del fatto che i ricavi di vendita del 2008 risultavano inferiori al complessivo costo del venduto nello stesso anno (pari ad euro 196.384,00). In sede di contraddittorio la parte evidenziava di aver subito il 28.10.2008 un allagamento con danneggiamento della merce e conseguente vendita promozionale con sconti praticati fino al 70% iniziata in data 6.12.2008. Evidenziava inoltre di aver provveduto ad effettuare una vendita in stock di merce in rimanenza come documentato dalla fattura n. 1 emessa il 18.2.2008. L’Ufficio ha tenuto conto delle precisazioni offerte dalla società nella rideterminazione del reddito d’impresa evidenziando, nello stesso avviso di accertamento, che:
– l’allagamento dei locali commerciali avvenuto il 28.10.2008 ha determinato la chiusura dell’esercizio commerciale per due soli giorni;
– la vendita promozionale straordinaria posta in essere dalla società a fine anno a seguito dell’allagamento risulta iniziata solo il 6.12.2008 e da tale data al 31.12.2008 la società ha realizzato corrispettivi di vendita di euro 37.842,50;
– ai fini dell’avviso di accertamento l’Ufficio ha rideterminato il costo del venduto 2008 depurandolo del costo della merce venduta in blocco di cui alla fattura n. 1 del 18.2.2008.
L’Agenzia ha quindi proceduto ad applicare all’ammontare del costo del venduto così rideterminato il margine di ricavo minimo previsto dallo specifico studio di settore pari al valore di 1,41 (a fronte di quello massimo pari a 3,00), anche in considerazione delle vendite promozionali effettuate. Tale rettifica dei ricavi ha condotto a quantificare un reddito 2008 in capo alla società pari ad euro 11.284,00 a fronte di una perdita dichiarata di euro 16.300,00. L’Agenzia delle entrate, dunque, ha correttamente operato nella rideterminazione del reddito d’impresa.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale dispone la riunione al presente giudizio dei giudizi RGA 1033/2016 e RGA 1034/2016 e accoglie gli appelli con condanna delle parti soccombenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00.
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