CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2018, n. 10644
Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Contenzioso tributario
Rilevato che
-il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 relativamente a tributi dichiarati ed in parte non versati oppure versati tardivamente;
– la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva la notificazione della cartella;
– contro la sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle entrate ribadendo che la notificazione della cartella era stata eseguita tempestivamente, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 5-bis del d.l. n. 106 del 2005, convertito in I. 156 del 2005: la notificazione era stata eseguita il 7 aprile 2006, con riferimento a dichiarazione presentata nel 2002;
– ha proposto appello incidentale anche il contribuente, censurando la sentenza in relazione ai motivi non accolti: nullità della notificazione della cartella e violazione dell’obbligo di invio del preventivo invito al contribuente di cui all’art. 6 della I. n. 212 del 2000;
– la Ctr ha accolto il motivo di appello incidentale riguardante la omissione dell’avviso bonario, ritenendo assorbiti gli altri motivi dell’appello incidentale e principale;
– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
– la contribuente ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
Considerato che
– in via preliminare va rigettata l’eccezione del controricorrente, di difetto di rappresentanza dell’Avvocatura generale dello Stato;
– in proposito, per dare ragione della infondatezza della stessa eccezione, è sufficiente richiamare il seguente principio: «In tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postularteli (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore» (Cass. n. 22434/2016; 14785/2011);
– il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5-bis del d.l. n. 106 del 2005, convertito in I. 156 del 2005 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);
– il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 197 e dell’art. 6, comma 5, I. n. 212 del 2000, là dove la Ctr ha ritenuto invalida la cartella per omesso invio dell’avviso bonario, senza considerare che tale preventivo adempimento si impone solo in casi particolari, che non ricorrevano nel caso in esame, nel quale la cartella fu emessa per il recupero di imposta dichiarata e non versata (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.);
– il terzo motivo denuncia motivazione illogica e contraddittoria in ordine a un punto decisivo della controversia, là dove la Ctr ha ritenuto «che l’elevato ammontare delle imposte iscritte a ruolo costituisce, ex se, motivo di rilevante incertezza»;
– il primo motivo è inammissibile;
– la Commissione di primo grado ha accolto l’eccezione del contribuente sulla tardività della notificazione della cartella;
– la Ctr, investita con appello principale della relativa questione, ha accolto una diversa ragione di censura del contribuente, ritenendo assorbito il resto;
– l’Agenzia ha riproposto la questione con apposito motivo di ricorso, ma la relativa questione non è proponibile in questa sede, non già per la ragione indicata dal controricorrente, che sembra imputare all’Avvocatura dello Stato «di non avere riproposto in sede di legittimità lo specifico motivo di impugnazione contro la sentenza di primo grado», ma per una ragione diversa, dipendente dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione (infra), da cui discende l’applicabilità del principio secondo cui «nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (nella specie, la ravvisata inammissibilità dell’atto di appello), con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate» (Cass. n. 23558/2014; conf, n. 4804/2007);
– sono fondati infatti il secondo e il terzo motivo di ricorso;
«in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 8343/2012).
– ciò posto è evidente l’errore in cui è incorsa la Ctr nel momento in cui ha ritenuto che l’invio dell’avviso bonario pregiudicasse, per ciò solo, la validità della iscrizione, essendo d’altra parte evidente che l’incertezza costituisce una qualificazione che non risente dell’entità dell’importo iscritto;
– il ricorso incidentale condizionato – in quanto ripropone le questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, interamente favorevole per il contribuente – è inammissibile, in quanto le relative questioni possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 574/2016);
– in conclusione vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; inammissibili il primo motivo dello stesso ricorso principale e il ricorso incidentale;
– si impone in relazione ai motivi accolti la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per le spese.
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