CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12895
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Controllo formale ex art. 36-bis, DPR n. 600/1973 – Errori commessi nella redazione della dichiarazione – Emendabilità in sede di giudizio – Legittimità
Fatti e ragioni della decisione
D.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella notificatale, relativa ad IVA per l’anno 2006.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 c. 8 e 8 bis dPR n. 322/1988 (ndr artt. 2 c. 8 e 8 bis dPR n. 322/1998) e 72 dPR n. 633/72, nonché degli artt. 53 Cost. e 10 della l. n. 212/2000. Deduce che erroneamente la CTR avrebbe escluso la possibilità di emendare in giudizio i dati contenuti nella dichiarazione oggetto di controllo formale.
Il motivo è fondato.
Giova ricordare che Cass. S.U. n. 13378/2016 ha di recente fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:
1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitatale non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del dpr 602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente da termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.
A tali principi non si è attenuta la CTR, avendo omesso di considerare la possibilità del contribuente di far valere nel giudizio promosso contro una cartella emessa ai sensi dell’art. 36 bis dPR n. 600/73 eventuali errori od omissioni contenute nella dichiarazione a suo tempo presentata.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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