CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12191
Tributi – Contenzioso tributario – Eccezione di prescrizione del debito tributario – Onere di riproposizione in appello dell’eccezione assorbita in primo grado
Atteso che
Circa intimazione di pagamento a lei notificata in forza di cartella IRPEF anno 1996, M.P. impugna per cassazione la sentenza che ha confermato il titolo in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud s.p.a.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 111 Cost., art. 58 d.lgs. 546/1992, art. 345 c.p.c., artt. 2712, 2948 c.c., e suddistingue quattro profili, tutti privi di fondamento.
Il primo profilo censura che il giudice d’appello abbia ritenuto legittima la produzione solo in fase di gravame della ricevuta di notifica della cartella prodromica: tuttavia, l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione nel giudizio tributario d’appello anche dei documenti anteriormente disponibili, senza che osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., a lume del principio di specialità del rito tributario (Cass. 18907/2011 Rv. 618893, Cass. 7714/2013 Rv. 626219, Cass. 22776/2015 Rv. 637175, Cass. 27774/2017 Rv. 646223), e senza che ciò determini una qualche violazione della legge fondamentale (Corte cost. 199/2017).
Il secondo profilo contesta la ricevuta di notifica della cartella prodotta solo in fotocopia: tuttavia, anche per i documenti di notifica prodotti in fotocopia vale l’onere di disconoscimento ex art. 2719 c.c., disposto di portata generale (Cass. 13439/2012 Rv. 623498, Cass. 21003/2017 Rv. 645480), e nella specie l’impugnata decisione neppure menziona un disconoscimento di conformità, né il ricorso per cassazione indica se e quando sia stata sollevata una specifica contestazione in merito davanti al giudice d’appello.
Il terzo profilo lamenta ancora la nullità dell’intimazione per omessa notifica della cartella: tuttavia, vale in senso contrario quanto osservato riguardo ai profili precedenti, essere stata cioè legittimamente prodotta in appello la ricevuta di notifica tramite fotocopia della quale non risulta il tempestivo disconoscimento.
L’ultimo profilo eccepisce la prescrizione quinquennale del debito tributario: tuttavia, seppur risulta dall’impugnata sentenza che un’eccezione di prescrizione fu sollevata in primo grado, non indica il ricorso se essa sia stata riproposta con la necessaria specificità in fase di gravame (al cospetto del nuovo quadro documentale), mentre l’onere di riproposizione in appello dell’eccezione assorbita in primo grado vale anche nel processo tributario, a norma dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, sicché l’omessa specifica riproposizione preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che tale eccezione non abbia esaminato (Cass. 15641/2004 Rv. 575494, Cass. 14925/2011 Rv. 618535).
La memoria della ricorrente non incide sulle superiori argomentazioni, né può integrare il contenuto del ricorso senza ledere la difesa di controparte (Cass. 28855/2005 Rv. 587153, Cass. 3471/2016 Rv. 638962, Cass. 24007/2017 Rv. 645587).
Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che per ciascuna controricorrente liquida in €. 3.000,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e spese generali al 15% con accessori di legge per Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.
Dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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