AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 06 giugno 2018, n. 57516

Art. 62, D.Lgs. n. 504/95 – Preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403 – Trattamento impositivo dei prodotti tassabili contenuti

Sono stati richiesti a questa Direzione centrale indirizzi interpretativi sul trattamento impositivo cui assoggettare preparazioni lubrificanti di provenienza comunitaria classificate al codice NC 3403 che contengono, secondo differenti composizioni percentuali, miscele di olio a base minerale e di un prodotto ricompreso nella lett. c), comma 1, dell’art. 62 del D.Lgs. n. 504/95 (TUA).

Più specificamente, si chiede di precisare le modalità di liquidazione dell’imposta di consumo nei casi ricadenti nell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 quando nelle suddette preparazioni risultino presenti olio lubrificante minerale, in percentuale inferiore al 70%, e polimeri poliolefinici sintetici, in misura tale che le due componenti superino complessivamente la predetta soglia.

Occorre prendere le mosse dal citato art. 62, comma 1, che, nell’elencare i prodotti da sottoporre ad imposta di consumo, alla lett. c) detta talune specifiche norme sostanziali per i cosiddetti prodotti succedanei: l’ammontare gravante è equiparato a quello sugli oli lubrificanti e l’imposta é dovuta solo in caso di impiego per la lubrificazione meccanica.

Per gli elementi non distintamente disciplinati resta ferma l’applicazione del regime impositivo generale fissato dalle disposizioni contenute nel Titolo III del D.Lgs. n.504/95 e da quelle regolamentari recate dal D.M. n.557/1996. Di tale sistema normativo viene a far parte l’art. 62, comma 3, del TUA che estende la portata del tributo perseguendo gli stessi prodotti oggetto dell’imposta di consumo anche quando contenuti nelle preparazioni lubrificanti o in altre merci e per le quantità presenti.

Le preparazioni lubrificanti in esame contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice NC 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L’aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante della preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto della suddetta soglia, la miscelazione delle sostanze non determina la modifica della voce doganale della merce.

Ne consegue nel caso prospettato che, qualora la preparazione lubrificante sia destinata all’impiego di lubrificazione meccanica, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui al suddetto art. 62, comma 3, la quale, per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto. L’imposta di consumo dovuta è determinata sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato.

L’accertamento del quantitativo di prodotto tassabile impone la disponibilità da parte dell’esercente di documentazione idonea (scheda tecnica o, in assenza, dichiarazione del mittente riportante le informazioni di interesse fiscale) a comprovare la composizione percentuale delle sostanze che costituiscono le preparazioni di provenienza comunitaria, valida anche a fini di contabilizzazione.

Ciò al fine di prevenire fenomeni volti, tramite un’alterata configurazione del prodotto finale, ad attenuare l’onere fiscale connesso all’immissione in consumo di merce avente la composizione e le caratteristiche essenziali proprie degli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), gravati da imposta sull’intero quantitativo, mettendo in grado l’Amministrazione finanziaria di poter effettuare i necessari riscontri.

Infine, quanto agli adempimenti in ordine alla trasmissione in forma telematica dei dati contabili, gli esercenti interessati dalla movimentazione delle descritte preparazioni lubrificanti osservano le vigenti disposizioni fissate dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia del 21.11.2008 e dalla circolare n.10/D del 25.3.2009, tenendo conto delle presenti prescrizioni sul calcolo dell’imposta.

In tale ambito, non si darà corso alla presa in carico della merce sotto altra voce doganale in quanto, per le argomentazioni sopraesposte, la presenza di polimeri poliolefinici sintetici nelle preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403, aventi un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, non perfeziona le condizioni per l’applicazione della particolare procedura prevista dal par. 4 della citata circolare n. 10/D. Ricorrendo i medesimi presupposti, sono esonerati dall’osservanza della stessa procedura anche le preparazioni lubrificanti contenenti prodotti di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 62 del D.Lgs. n. 504/95 aventi analoga natura.