CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15884
Tributi – IRPEF – Ritenute – Pensione integrativa dipendenti Inps – Trattamento fiscale – Riduzione prevista per la previdenza complementare – Esclusione
Rilevato che
1. la sig. G.S., ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, titolare di pensione Inps, chiedeva all’Amministrazione finanziaria, per gli anni dal 2003 al 2007, il rimborso della trattenuta Irpef operata dall’ente erogante (INPS di Genova) quale sostituto d’imposta, sull’intero ammontare della pensione integrativa, anziché sulla quota dell’87,50%, come stabilito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dall’art. 4, comma I, lett. d), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
2. avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale richiesta, la contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Genova che accoglieva il ricorso, limitatamente al periodo 2004-2007, rilevando la decadenza, ex art. 38, comma secondo, Decr. Pres. n. 602/1973, per le residue annualità;
3. proponeva appello, per quel che rileva in questa sede, l’Agenzia delle Entrate di Genova, deducendo che le pensioni integrative erogate dall’Inps ai propri dipendenti non rientravano tra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 7 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e collegate al sistema pensionistico obbligatorio, ma erano ricomprese tra i fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, non potendo di conseguenza beneficiare dell’agevolazione fiscale consistente nell’assoggettamento ad imposta nella misura ridotta dell’87,50% dell’importo corrisposto; la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che il D.Igs n. 124/93 si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23.10.1992 n. 421, ritenendo dovuto il rimborso limitatamente al periodo 2004-2007;
4. avverso la decisione della C.T.R. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, articolato sulla base di un unico motivo;
5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197;
6. la contribuente si è costituita, resistendo con controricorso;
Considerato che:
1.1. con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, 7 bis, 13, comma 8 D.Lgs 124/1993, dell’art. 11 della legge 1995/335, nonché dell’art. 48 bis (ora 52), comma 1 DPR 917/86 (applicabile ratione temporis), affermando che le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova, istituito presso l’Inps, non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell’87,50%, in quanto esse non possono considerarsi “prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico” ai sensi del D.Lgs. 124/93, alle quali faceva riferimento l’art. 48 bis, comma 1, TUIR, applicabile ratione temporis; sostiene la ricorrente che l’orientamento della S.C., citato nella sentenza impugnata e contrario alla pretesa erariale, si riferisce ai fondi pensione istituiti ante D.Igs 124/93; rileva, inoltre, che i fondi per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova non sono soggetti alla vigilanza della commissione COVIP, che non risultano iscritti presso il relativo albo e che l’Inps eroga, in un’unica soluzione, la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e la quota a carico del fondo medesimo, costituendo le due componenti un’unica pensione complessiva;
1.2. il motivo è in parte fondato e deve essere accolto;
1.3. invero, secondo i principi già enunciati da questa Corte, dai quali il collegio non ritiene vi siano motivi per discostarsi, “in tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 873 del 1986, conv. in I. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora 52) del d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili” (Cass. sent. n. 13982/16; vedi anche Cass. ord. n. 4583/18);
in altri termini, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti Inps, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 973 del 1986, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 124 del 1993, sicché le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 48 bis, comma 1, lett. d ( ora 52 ), d.p.r. n. 917 del 1986, nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili ( v. Cass., 8/7/2016, n. 13982);
in relazione al mutato quadro normativo, il momento fiscalmente rilevante è quello dell’erogazione del trattamento previdenziale assoggettato al prelievo fiscale;
risultano, quindi, applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: cfr Cass. ord. 15.5.2015 n. 9996; Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009; Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente, purchè l’erogazione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2000;
pertanto, sul punto, il ricorso dell’Agenzia deve essere accolto, attenendo la controversia alle prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000 (precisamente negli anni dal 2003 al 2007), per le quali la C.T.R. ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87,50% degli emolumenti corrisposti dall’Inps;
la sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo;
ricorrono giusti motivi, in relazione al recente consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, per compensare le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio tra le parti.
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