CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16094
Tributi – IRPEF – Redditi fondiari – Canone di locazione – Riduzione – Qualificazione della clausola di riduzione del canone in termini di “effettiva” compensazione per le opere effettuate sull’immobile dal conduttore – Reddito imponibile
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR del Piemonte, con sentenza n. 533/26/2016, depositata il 18 aprile 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della signora M.C., avverso la sentenza della CTP di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l’anno 2007, in relazione a reddito da locazione solo parzialmente dichiarato.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia la violazione c/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ravvisato nell’accordo contrattuale intervenuto tra le parti la semplice volontà di ridurre il canone rispetto alla misura pattuita per i primi cinque anni del rapporto locativo e non anche quello di compensarlo, in parte, con le spese di ristrutturazione dell’immobile già sostenute dalla parte conduttrice.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o apparente, tale da non consentire in alcun modo il controllo sul percorso – logico giuridico seguito dal giudice tributario di secondo grado a supporto del convincimento espresso.
Va esaminato con priorità in ordine logico il secondo motivo.
Esso è manifestamente fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
Ciò è quanto si ritiene avvenuto con la pronuncia resa dalla CTR del Piemonte.
Salvo che in relazione alla ritenuta inammissibilità dell’eccezione sollevata per la prima volta in appello circa la pretesa nullità dell’atto impositivo per sottoscrizione dell’atto da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale (su cui, in assenza di ricorso incidentale condizionato da parte della contribuente, si è formato il giudicato interno), invero la sentenza impugnata, richiamati succintamente, per relationem alle eccezioni svolte dall’Ufficio in primo grado, i motivi di appello, si è limitata, in ordine alla questione controversa, ad un’elencazione delle clausole contrattuali di riferimento, senza alcuna precipua valutazione della loro efficacia – che l’Ufficio espressamente chiedeva fosse riferita al solo ambito civilistico e non a quello fiscale riguardante l’imposizione diretta sul relativo reddito fondiario – limitandosi ad aggiungere che ciò veniva ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado, pronuncia, a sua volta, inficiata da palese contraddittorietà tra la qualificazione della clausola di riduzione in termini di «effettiva compensazione del canone per le opere effettuate sullo stesso immobile dal conduttore » e la pronuncia di accoglimento delle ragioni della contribuente.
Non v’è dubbio, quindi, che la sentenza impugnata sia inidonea ad esplicitare in modo chiaro la ratio decidendi in ordine alla ritenuta illegittimità della ripresa a tassazione del reddito di fabbricato ritenuto dall’Amministrazione solo parzialmente dichiarato dalla contribuente e che pertanto nella fattispecie in esame l’anomalia motivazionale della sentenza in esame sia talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza in ordine al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla CTR del Piemonte in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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