MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 13 luglio 2018, n. 18931
Disposizioni riguardanti l’applicazione del Regolamento CE n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo concernenti il requisito di armatore comunitario – Circolare
Il Regolamento CE n. 3577/92, che ha liberalizzato il cabotaggio marittimo prevede che la libera prestazione dei servizi di trasporto in uno Stato membro è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato.
“S’intendono per armatori comunitari:
a) i cittadini di uno Stato membro che sono stabiliti in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo e che svolgono attività di navigazione;
b) le compagnie di navigazione che sono stabilite conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed il cui centro d’attività principale è situato ed il cui controllo effettivo è esercitato in uno Stato membro;
oppure
c) i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori della Comunità o le compagnie di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro se le loro navi sono registrate in uno Stato membro e battono bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo;”
L’efficacia della normativa è garantita dal requisito della nazionalità comunitaria dell’armatore che potrebbe non realizzarsi nell’ipotesi di un soggetto esercente una nave registrata in un paese comunitario ma gestita effettivamente in territorio extracomunitario.
Al riguardo, la Commissione europea, direttamente interpellata da questa Amministrazione circa gli eventuali strumenti da adottare al fine dell’applicazione del regolamento comunitario, ha chiarito, con nota n. MOVE D/D LZ (2016), che ciascuno Stato membro può operare la scelta delle modalità di controllo anche tramite richieste di chiarimenti direttamente agli armatori, attraverso cui pervenire al recepimento delle informazioni atte a determinare se il controllo effettivo di una nave è esercitato in uno Stato membro.
Al fine di assicurare il “controllo effettivo” in uno Stato membro, la Corte di Giustizia europea, già con sentenza del 14 ottobre 2004, si era espressa sulla necessità che la gestione della nave sia effettuata a partire dal territorio comunitario da parte di soggetti dotati di potere di rappresentanza.
In ordine a quanto premesso, è stato pertanto predisposto l’allegato modulo contenente una dettagliata richiesta di informazioni. Ai sensi dell’art. 179, co. 4 Cod. Nav., il comandante della nave impiegata in traffici di cabotaggio comunica all’Autorità marittima i dati richiesti dalla normativa vigente in ambito UE compilando e sottoscrivendo il suddetto formulario che sarà consegnato tramite il raccomandatario marittimo all’arrivo nel porto di imbarco.
Gli Uffici marittimi trasmetteranno a questa Direzione Generale, con le modalità già in uso per la circolare NAV/CA/3097 del 18.12.2004, copia del citato documento ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. Qualora il viaggio di cabotaggio preveda lo sbarco della merce in più porti nazionali la predetta documentazione non dovrà essere trasmessa dagli Uffici marittimi degli eventuali porti intermedi di scalo ma solo dal porto di imbarco.
La presente disposizione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Alle Associazioni in indirizzo si chiede la collaborazione per la massima diffusione tra i propri consociati.
Allegato
Dichiarazione resa con riferimento al Reg. CEE n. 3577/1992 all’Autorità marittima di ____________________________
Viaggio di cabotaggio da ___________________________ a del ________________________________
Declaration in relation to Reg. CEE n. 3577/1992
Nome della naveName of ship | |
Numero IMOIMO number | |
Generalità e nazionalità del ComandanteName and nationality of ship’s Master | |
Generalità ed indirizzo del ProprietarioName and address of Registered Owner | |
Nome completo della Compagnia di navigazione ed indirizzo della sede principaleFull Company name and head office address | |
Numero di identificazione della Società di gestione nave (ISM)Company identification number | |
Nome completo dell’organizzazione (Company) che gestisce l’International Safety Management (ISM)Full name of International Safety Management Company (ISM) | Registered address (es):Address(es) wherefrom company carries out activities: |
Generalità del responsabile e sede della gestione commerciale della naveName and address of Commercial Management of the ship | Name:Last name: Address: E-mail: Tel/phone: |
Generalità del responsabile e sede della gestione tecnica della naveName and address of Technical Management of the ship | Name:Last name: Address: E-mail: Tel/phone: |
Ragione sociale del noleggiatoreName of charterer (Company) |
Data/date __/__/____
In fede/in witness thereof
Il Comandante / Master
__________________________
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 01 settembre 2020, n. 4 - Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE - Disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 del…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 28 dicembre 2021 - Modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al…
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 - Modalità attuative per l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con…
- Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18931 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25065 - Le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…