CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19691
Tributi locali – ICI – Accertamento – Immobile destinato a struttura alberghiera – Procedura DOCFA
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1322/31/2015, depositata il 9 febbraio 2015, la CTR della Campana rigettò l’appello proposto dall’allora Agenzia del Territorio nei confronti della signora M. G. M., nel contraddittorio anche con il Comune di Casamicciola Terme, avverso la sentenza resa tra le parti dalla CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, la cui base imponibile era stata calcolata in virtù di rendita catastale retroattivamente applicata a detta annualità e variata dall’Ufficio a seguito di procedura DOCFA d’immobile destinato a struttura alberghiera con modifica degli spazi interni.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate, incorporante l’Agenzia del Territorio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, pur a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23747/17 di questa Corte, con la quale era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme quale litisconsorte processuale.
La contribuente e l’ente locale non hanno svolto difese.
1. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione ricorrente denuncia «Violazione di legge per erronea e falsa applicazione combinato disposto artt. 3 legge 241/90, 7 legge 212/00 e d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in 1. 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», rilevando che la sentenza impugnata, nell’annullare la rettifica della rendita catastale dell’unità immobiliare in questione per difetto di motivazione, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, consentendo al contribuente il confronto con i dati indicati nella propria dichiarazione.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Non è in contestazione tra le parti, così come riportato dall’Amministrazione nel proprio ricorso, che la motivazione dell’avviso di classamento, di là dai riferimenti normativi ivi contenuti, si esaurisce nella mera attribuzione della categoria D/2 e della rendita, € 53.592,00 in difformità da quelle proposte dalla contribuente con la dichiarazione DOCFA presentata dal proprio tecnico di fiducia.
In proposito, come osservato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23247; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394), alla quale va assicurata ulteriore continuità, «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d. 1. n. 16/1993, convertito in L. n. 75/1993 e dal d.m. n. 701/1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso».
1.2. Nella fattispecie in esame in alcun modo è dato intendere dall’avviso di classamento in questione a quale ipotesi essa abbia inteso fare riferimento, apparendo anzi, ancor più necessario – in ragione di quanto tardivamente dedotto solo in sede di contenzioso dall’Amministrazione, che ha fatto riferimento ad annullamento in autotutela di precedente determinazione al fine di correggere un errore commesso nella fase di classamento dell’immobile — che fosse chiarito se l’errore era effettivamente connesso alla valutazione degli elementi di fatto addotti dalla contribuente con la propria dichiarazione.
2. Il ricorso va pertanto rigettato in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, impedendo l’annullamento giudiziale, con effetto ex tunc, della rendita rettificata per difetto di motivazione dell’atto la sua utilizzabilità ai fini del calcolo della base imponibile dell’ICI dovuta per l’anno in contestazione con riferimento all’unità immobiliare a destinazione alberghiera per cui è causa.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese.
4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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