AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 26 luglio 2018, n. 6/D
Settore d’imposta del vino. D. Lgs. n. 504/95, art. 37, comma 1-bis. DM 27.3.2001, n. 153. Contabilità depositario autorizzato. Concentrazione in unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi
Sono pervenute da parte di talune associazioni di categoria richieste di unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino ai sensi della disciplina delle accise e di quella propria dei prodotti vitivinicoli.
L’art. 8, comma 1, del DM n. 153/2001, recante disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino, prescrive che il depositario autorizzato presenta il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce.
Nella concreta applicazione l’obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura dell’anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11.12.2017 ha fissato, all’art. 23, par.1, al 10 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza, ora prescritta dall’art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione di pari data. Nel caso di registri tenuti in forma telematica, lo stesso Regolamento 2018/274 e le disposizioni nazionali di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni in tal modo superando, per quanto qui interessa, la scadenza del 15 agosto come sopra determinata.
Tanto premesso, va considerato che proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato riduzioni degli oneri ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, semprechè contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza.
Su tali presupposti poggia il comma 1 -bis dell’art. 37 del D.Lgs. n. 504/95 che sancisce la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue, che valgono ad assolvere agli obblighi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 4, lett. a) dell’art. 7 del DM n. 153/2001.
L’intervenuta omogeneizzazione con fonte di rango primario degli obblighi contabili derivanti dalle due discipline e, in aggiunta, il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica, consentono di aderire alla concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento.
Pertanto, gli esercenti depositi fiscali di vino presentano annualmente agli Uffici delle dogane entro la medesima data del 10 settembre il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, unitamente al bilancio di materia ed al bilancio energetico prescritti dalle lett. b) e c) del comma 4 dell’art. 7 del D.M. n.153/2001 dei quali, per le particolari indicazioni che riportano, allo stato permane la necessità di acquisizione.
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