CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20303
Tributi – Accertamento – Definizione agevolata – Condono tombale – Notificazione – Contenzioso tributario
Rilevato che
1. P.C. impugnò gli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Rivoli, di accertamento e di liquidazione delle maggiori somme da lui dovute, nell’ anno 2000, a titolo di imposte dirette ed Iva, oltre interessi e sanzione amministrativa;
Il contribuente, che aveva presentato con esito negativo un’istanza di accertamento di definizione agevolata per gli anni di imposta dal 1997 al 2002, ai sensi dell’art. 9 l. n. 289 del 2002, dedusse in via preliminare la nullità dell’avviso, in quanto non preceduto dalla notifica del provvedimento di diniego del condono cd. tombale.
2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse su tale punto l’impugnazione.
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione è stato respinto dalla C.T.R. di Torino che, con sentenza depositata il 7.12.2009, ha affermato che gli avvisi di accertamento erano nulli, in quanto doveva escludersi che il contribuente fosse venuto a conoscenza del provvedimento di diniego dell’istanza di condono, che avrebbe dovuto essergli preliminarmente, e ritualmente, notificato.
3. L’ente impositore ricorre per la cassazione della sentenza; il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
1. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 9 della l. n. 289 del 2002, rilevando che il provvedimento di diniego del condono non è un atto presupposto dell’avviso di accertamento, del quale è necessaria la previa notificazione al contribuente, nonché I’allegazione all’atto impositivo, quale condizione per la legittimità di quest’ultimo. Precisa al riguardo che, poiché il C. non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, non sussistevano i presupposti del condono e che nella specie non poteva trovare applicazione l’art. 7 della l. n. 212/2000, essendo il diniego implicito nell’avviso di accertamento e non essendo previsto dall’art. 9 della l. n. 280/02 che l’Amministrazione faccia precedere l’avviso dalla notifica del rigetto dell’istanza.
1) Il motivo è fondato.
Va infatti dato seguito all’orientamento, anche di recente espresso da questa Corte (Cass. n. 14878 del 2016), secondo cui “In tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell’art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere, in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono” (in tal senso precedentemente anche Cass. nn. 16100 del 2011, 7673 e 11458 del 2012).
2. All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale di Torino, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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