CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2018, n. 23977
Tributi – IRAP – Dichiarazione integrativa a favore del contribuente – Presentazione oltre il termine ex art. 2, co. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 – Emendabilità di errori o omissioni
Ragioni della decisione
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1328/21/2015, depositata il 20 agosto 2015, non notificata, la CTR del Veneto – sezione staccata di Verona – rigettò l’appello proposto dalla società N.S.A. S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Verona, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno 2008.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le dichiarazioni integrative favorevoli al contribuente non possano presentarsi oltre il termine di cui al succitato comma 8 bis dell’art. 2 del decreto n. 322/1998.
Il motivo è manifestamente fondato.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 30 giugno 2016, n. 13378), hanno chiarito che in relazione alla dichiarazione che rappresenti una mera dichiarazione di scienza, il contribuente che sia incorso in errori od omissioni può presentare dichiarazione integrativa non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, se diretta ad evitare una danno per l’Amministrazione (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998), mentre, se intesa ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. Ciò, da ultimo, risulta del resto espressamente previsto dal testo della citata norma quale modificata dall’art. 5, comma 1, lett. a) del d.l. n. 193/2016 come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 225/2016.
1.2. La sentenza impugnata, che ha ritenuto preclusa per il contribuente detta ultima facoltà, in presenza di dichiarazione integrativa presentata oltre l’anno, si pone pertanto in contrasto con il principio di diritto sopra affermato e va per l’effetto cassata.
La causa va quindi rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto – sezione staccata di Verona – in diversa composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra trascritto, esaminerà la documentazione prodotta dalla contribuente in giudizio atta a comprovare i costi sostenuti per l’anno di riferimento, incidenti sulla corretta determinazione del calcolo dell’IRAP dovuta.
2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto – sezione staccata di Verona – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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