CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2018, n. 24744
Rapporto di lavoro subordinato – Accertamento – Assoggettamento ad un orario fisso continuativo – Differenze retributive
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 6816 del 2012 la corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di P. ed E.I. avverso la sentenza del tribunale della stessa città che accogliendo la domanda di Y.R. aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con I. dal 18.5.2002 al 3.4.2007 condannando i datori di lavoro al pagamento di € 39.925,00 per differenze retributive.
La corte territoriale facendo riferimento alle testimonianze raccolte in primo grado, ha ritenuto l’esistenza di una società di fatto tra P. ed E.I. e quindi una responsabilità solidale di entrambi, in qualità di datori di lavoro, nei confronti del R., manovale che aveva prestato l’attività lavorativa seguendo le direttive impartite da P. I., che si occupava dell’attività edile della ditta di cui il figlio E. era formalmente titolare. In particolare la corte di merito ha ritenuto che i testi escussi avevano confermato le mansioni di manovale, l’assoggettamento ad un orario fisso continuativo, tutti i giorni secondo gli ordini impartiti da P. I. o da suoi preposti.
Avverso la le sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. I. affidato ad a due motivi, poi illustrati da memoria, a cui ha resistito Y.R. con controricorso. E’ rimasto intimato E.I..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso P. I. deduce la violazione e/ erronea applicazione degli artt. 2094 e 2967 c.c., nonché degli artt. 99 e 100 c.p.c. e comunque carente e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo si deduce ancora l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 2094 e 2697c.c.
Tuttavia deve preliminarmente accogliersi l’eccezione sollevata dal contro ricorrente R. di tardività dell’impugnazione della sentenza della corte d’Appello di Roma.
Ed infatti la sentenza reca la data di deposito del 28 settembre 2012, mentre dalla raccomandata prodotta ed allegata in copia al ricorso di legittimità di P. I. risulta che l’impugnazione è stata inviata a R. e a E.I. soltanto in data 25 ottobre 2013 e dunque palesemente oltre il termine annuale di cui all’art. 327 1 comma c.p.c. applicabile razione temporis al presente giudizio.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente , alla rifusione delle spese del presente giudizio solo in favore di I. R.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti dell’intimato.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
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