CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27097
Inps – Cartella esattoriale – Omessa contribuzione – Rinuncia al ricorso – Notifica all’Inps
Rilevato che
la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 662 del 2012, ha rigettato l’appello proposto da P.H. di F.P. & c. s.a.s. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa appellante contro la cartella esattoriale notificata nell’interesse dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento della contribuzione relativa agli anni 1989-1994, oltre alle somme aggiuntive;
la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso illustrato da memoria;
con atto sottoscritto dal difensore, depositato presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
a seguito di rinvio a nuovo ruolo, disposto all’adunanza camerale del 15 marzo 2018, la ricorrente ha depositato, in vista della presente adunanza, atto di rinuncia al ricorso comunicato all’Inps ed all’Agenzia delle Entrate;
la rinuncia, proposta ai sensi del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge 1/12/2016, n. 225, contenente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» è stata notificata all’Inps, controricorrente, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., e per esso ai suoi difensori costituiti, nonché all’Agenzia delle Entrate mediante notifica, come risulta dalle relate di notifica datate 23 maggio 2018, depositate unitamente all’atto di rinuncia;
ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dall’art. 6, comma 2°, d.l. cit., affinché i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod.proc.civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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