CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27424
Tributi- Accertamento – Condono fiscale – Riscossione – Cartelle esattoriali – Sanatoria – Contenzioso fiscale
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR della Sicilia, in tema di condono “demenziale”, ex art. 12 della legge n. 289 del 2002, dove si è fatta questione del versamento da parte del contribuente dell’importo richiesto, prima che entrasse in vigore l’art. 1 comma 2 lett. c) del D.L. n. 143/03, che ha inserito nell’art. 12 della legge n. 289 cit. il comma 2 ter dove è stata prevista la possibilità di definire anche i carichi di ruolo affidati ai concessionari dall’1.1.01 al 30.6.01, nel quale rientra quello oggetto di controversia.
L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 della legge n. 289/2002, nonché dell’art. 10 della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto l’illegittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata di carichi di ruolo pregressi di cui alla norma in rubrica, in quanto, l’adempimento era stato effettuato dal contribuente prima che la normativa primaria consentisse l’accesso alla definizione agevolata per i ruoli affidati al concessionario nel primo semestre 2001 (dall’1.1.2001 al 30.6.2001).
Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte “In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definitone dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servilo nazionale della riscossione fimo al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a molo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono dementale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.” (Cass. n. 20746/10, 11669/16, 21416/16).
Nel caso di specie, la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei moli affidati al concessionario nel primo semestre 2001, nel quale rientra il ruolo oggetto di controversia, si è avuta con l’entrata in vigore della relativa normativa primaria, e cioè, a decorrere dal 12.8.2003, mentre, il pagamento della prima rata da parte del contribuente è avvenuto anticipatamente, cioè, il 10.5.2003 in un periodo non utile per la definizione agevolata, in quanto, non giustificato dalla corrispondente previsione normativa, pertanto, quanto pagato è stato ritenuto dall’ufficio un acconto sulla maggior somma originariamente dovuta (in proposito, vedi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (RIS) n. 150 /E del 19 ottobre 2005), mentre, per le scadenze fissate perentoriamente dalla legge, al fine di accedere alla definizione agevolata, il pagamento del dovuto è stato considerato omesso, di qui il diniego di definizione di lite pendente, mentre, l’invocato principio di buona fede, evidenziato dalla CTR, non appare sussistente in una situazione di assenza qualsivoglia incertezza normativa, sulla tempistica prevista; infatti, trattandosi di “condono demenziale” e non “premiale” l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale rispetto dei termini e delle condizioni normativamente previste (Cass. n. 20746/10 citata).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell’alterno esito rispetto al giudizio d’appello, ponendosi a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.
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