CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31496
Licenziamento – Per giustificato motivo oggettivo – Perdita del subappalto – Impossibilità di ricollocazione nell’organico aziendale
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Asti, in accoglimento del ricorso presentato ai sensi dell’art. 1 c. 47 e ss. legge n. 92 del 2012 nei confronti della B. soc. coop da U.C. (dipendente con mansioni prima di impiegato di concetto V livello CCNL Servizi di Pulizia Multiservizi e poi di amministratore delegato con delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro), il quale aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 30.4.2015 per giustificato motivo oggettivo a seguito della perdita del subappalto del servizio di guardania delle Aree Ecologiche con A.A. seri nonché del rifiuto opposto alla proposta di assunzione alle dipendenze della società subentrata nell’appalto medesimo e dell’impossibilità di ricollocazione nell’organico aziendale, ha dichiarato la illegittimità del recesso e ha condannato la B. all’immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 comma 4 legge n. 300/1970.
2. Il medesimo Tribunale, con sentenza pubblicata il 31.7.2016, ha respinto l’opposizione della società e, in considerazione dell’opzione esercitata dal C., ha condannato la B. al pagamento dell’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto nonché alle mensilità maturate dal licenziamento al 10.1.2016.
3. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 657/2016 pubblicata il 7.11.2016, ha confermato la gravata pronuncia.
4. La B. soc. coop deduce tre motivi per la sua cassazione, illustrati con memoria.
5. U.C. resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. La sentenza della cui legittimità è qui giudizio disattende, preliminarmente, la censura della società circa la mancata ammissione delle prove e l’omessa valutazione di circostanze quali la perdita dei ricavi, il deficit di bilancio, la diminuzione degli addetti, la non sostituzione del dipendente che comproverebbero il nesso causale tra la ragione economica ed il provvedimento espulsivo, rilevando che tali circostanze erano nuove rispetto all’unico fatto riportato nella comunicazione del licenziamento, individuato nella perdita del sopra citato appalto, nonché nelle due circostanze collaterali del rifiuto del C. di passare alle dipendenze della subentrante e nella impossibilità di ricollocarlo in un altro incarico. In secondo luogo, sul presupposto della acclarata mancanza del nesso di causalità, ritiene, a differenza di quanto eccepito dall’appellante, che la conseguenza sanzionatola sia quella connessa alla insussistenza del giustificato motivo di natura produttivo-organizzativa sanzionatoria e che la conseguente operatività esclusiva della tutela di cui al quarto comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, restando così assorbita ogni censura inerente alla violazione degli obblighi di repechage.
2. Gli indicati punti decisori sono stati oggetto dei tre motivi di ricorso.
3. Con il primo si contesta che la Corte di merito sia incorsa in una manifesta violazione del disposto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 604/1966, in relazione alla novità della causale del licenziamento, per avere ritenuto una modifica della motivazione posta a base della risoluzione del rapporto di lavoro quella che invece era stata solo una precisazione in fase giudiziale del giustificato motivo già sufficientemente specificato con la indicazione della perdita del subappalto.
4. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. per non essersi i giudici del merito limitati a verificare la sussistenza effettiva della ragione addotta dal datore di lavoro a motivo del licenziamento, ma per essersi invece ingeriti nella scelta imprenditoriale.
5. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 legge n. 300 del 1970), per non avere ritenuto la Corte territoriale di applicare la sanzione di cui al comma 5° del citato articolo non essendovi la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, in quanto era pacifica in atti la perdita del subappalto.
6. Il primo motivo non è fondato.
7. La motivazione del licenziamento deve essere specifica e completa, tale da consentire al lavoratore di individuare con esattezza la causa del provvedimento ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (cfr. in termini Cass. 18.6.1998 n. 6091; Cass. 20.4.1985 n. 2634).
8. Inoltre, vale il principio della immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, per cui il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti (cfr. Cass. 12.3.2009 n. 6012; Cass. n. 12.12.1996 n. 11114).
9. L’interpretazione della lettera di recesso nonché degli elementi probatori costituenti motivi del licenziamento è rimessa, al pari di tutti gli atti di natura privata, all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivato e corretto sotto il profilo logico-giuridico (cfr. Cass. 8.3.1978 n. 1170 sulla valutazione spettante al giudice di merito in materia).
10. Nel caso in esame la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra evidenziati perché, da un lato, con argomentazioni congrue e giuridicamente esatte, ha rilevato che nella comunicazione del recesso non si faceva alcun cenno alla crisi economica derivante dalla perdita dell’appalto e dalla riduzione dei costi, né all’adozione di iniziative di riorganizzazione del lavoro diverse dalla mera soppressione della posizione lavorativa del C.; dall’altro, ha ritenuto che le suddette circostanze, neanche rappresentate nel tentativo di conciliazione, ma solo con la memoria di costituzione del 3.11.2015, erano nuove e, quindi, del tutto autonome e non meramente confermative o integrative del fatto precisato nella comunicazione.
11. Tale operazione esegetica, che non contrasta con i principi di diritto sopra precisati, peraltro, non è stata censurata sotto il profilo di una violazione dei canoni di ermeneutica di talché un riesame della natura delle suddette circostanze (cioè se autonome o integrative) si risolverebbe unicamente in una nuova valutazione delle risultanze di causa, pacificamente non consentita in sede di legittimità.
12. Il secondo motivo è parimenti infondato.
13. In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è consolidato in giurisprudenza l’assunto secondo cui il giudice non può sindacare il merito della scelta imprenditoriale, attesa la garanzia della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. (Cass. 16.5.2003 n. 7717; Cass. 7.1.2002 n. 88).
14. Nel caso in esame la Corte territoriale, adeguandosi al suddetto principio, non ha effettuato alcun sindacato sulla scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione appunto della libertà di iniziativa economica tutelata dall’Art. 41 Cost., ma ha limitato il suo controllo all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, sottolineando che la perdita dell’appalto A.A. non era una causale di per sé idonea a giustificare la soppressione della posizione lavorativa in quanto detto appalto non costituiva in quel momento l’oggetto esclusivo né prevalente delle mansioni del C. perché le attività da questi espletate in relazione ai restanti cantieri, quale unico dipendente con mansioni impiegatizie nell’organico aziendale, non risultavano essere venute meno.
15. Infine anche il terzo motivo, formulato in via subordinata e riguardante la tutela applicabile nel caso de quo non è meritevole di accoglimento.
16. In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto alla legge n. 92 del 2012 prevede di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza (cfr. Cass. 25.7.2018 n. 19732; Cass. 25.6.2018 n. 16702).
17. Tale controllo, che si sostanzia nella verifica sulla effettività e non pretestuosità della ragione addotta concretamente dall’imprenditore sotto il profilo della chiarezza e della evidenza, attraverso il vaglio del materiale probatorio, costituisce accertamento in concreto che investe pienamente una quaestio facti (cfr. Cass. n.10699/2017) rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360 c. 1 n. 5 epe che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica soprattutto quando l’apprezzamento del giudice di merito investa una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cpc, solo ove si denunzi che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice non ne consentano la riconduzione alla nozione legale (cfr. Cass. n. 18175/2016).
18. Nel caso in esame la Corte territoriale, così escludendo il nesso causale tra il motivo addotto e l’intimato recesso, ha rilevato che era pacifico che il C., al momento del licenziamento, prestasse la propria attività, quale unico dipendente con mansioni impiegatizie, non solo presso l’appalto con l’A.A., ma anche in relazione ad altri cinque appalti ancora in essere e che, pertanto, il venir meno del primo appalto non aveva di per sé comportato un automatico svuotamento o comunque una sensibile riduzione del contenuto dell’attività lavorativa tale da giustificare la soppressione della relativa posizione.
19. In modo esatto la ipotesi in esame, pertanto, è stata -con un accertamento logico e congruo, non sindacabile in punto di fatto ritenuta sussumibile nell’alveo di quella della particolare evidenza della insussistenza del fatto tale da giustificare la tutela reintegratoria.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
21. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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