CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31651
Lavori pubblici – Responsabile del procedimento – Perizie dei lavori straordinari – Rilascio dei certificati di constatazione di fine lavori – Incentivo
Fatti di causa
1. Con sentenza del 10.3.2015, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza, che aveva accolto le domande proposte da V.S. e N.S. nei confronti dell’ANAS s.p.a. di cui erano stati dipendenti, in servizio presso l’ufficio compartimentale di Cosenza, con incarico, il primo, di redazione della maggioranza delle perizie dei lavori straordinari, di rilascio dei certificati di constatazione di fine lavori, di responsabile del procedimento per il lavoro ed, in fase esecutiva, di direttore dei lavori, ed il secondo, nello stesso periodo dal 1970 al 2003, di direttore operativo in fase esecutiva, ed aveva condannato l’ANAS a pagare al S. euro 8610,08 ed al S. euro 2888,40 a titolo di incentivo, ai sensi dell’art. 18 I. 104/94.
2. La Corte territoriale rilevava che non era in contestazione tra le parti l’esistenza della fonte regolamentare integrativa della disciplina primaria, sicché il diritto soggettivo azionato trovava fondamento direttamente in questa, e che gli appellati avevano provato l’esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti per la fruizione dell’incentivo.
Peraltro, non era contemplata dalla normativa richiamata alcuna limitazione comportante l’esclusione dell’ attività inerente a manutenzione straordinaria e nella specie era stata fornita la prova documentale che si era trattato di attività di progettazione.
3. Di tale decisione domanda la cassazione l’ANAS s.p.a., affidando l’impugnazione ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Si denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 18 I. 109/1994, nonché dell’art. 12 delle Preleggi, sostenendosi che gli intimati avevano eseguito solo perizie di stima non assimilabili ad un elaborato progettuale, laddove l’art. 18 I. 109/1994 prevede la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, così come richiesto dagli artt. 16 e 17 e dal titolo III, capo II del d.P.R. 554/1999.
Si ritiene che la Corte territoriale abbia attribuito alla norma un significato diverso da quello letterale, non essendo l’attività svolta riconducibile a quella da cui scaturisce il diritto all’incentivo di cui all’art. 18 della legge 104/94, anche nella versione modificata attraverso successivi interventi legislativi, rientrando le attività tra quelle consuetudinarie del profilo professionale degli intimati.
2. Si sostiene che la Corte territoriale abbia superficialmente esaminato il Regolamento ANAS, approvato con DM 555/99, nonché la circolare ANAS n. 43/2000, che legittimano l’erogazione dell’incentivo solo in presenza di progettazione, e che le perizie sulle quali le controparti hanno fondato la loro richiesta erano consistite in semplici e routinari computi di stima e non in elaborati progettuali, ossia in compiti assegnati a dipendenti inquadrati nella posizione organizzativa ed economica A ex ccnl 1998/2001, di responsabile tecnico e nuove costruzioni (per il S.) e di responsabile manutenzione (per il geometra S.) e si riportano le relative declaratorie contrattuali, per farne conseguire che doveva ritenersi illegittimo il riconoscimento dell’incentivo.
3. Rileva la Corte che parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso e che la mancata prova della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso.
4. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
5. L’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta; se, invece, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.), l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 24.7.2007 n. 16354, Cass. s.u. 14.1.2008 n. 627, Cass. Cass. 31.10.2017 n. 25912, Cass. 27.10.2017 n. 25552).
6. Il Collegio ritiene pertanto inammissibile il ricorso.
7. Non vi è necessità di provvedere sulle spese.
8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.