CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4701
Società – Nomina del pubblico dipendente nel Consiglio d’amministrazione – Assenza della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza – Incarico retribuito illecito – Responsabilità del presidente del CdA
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 315/2017, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione per il pagamento della somma di euro 79.450,00 notificata a A. E., quale coobligato, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, per la violazione dell’art. 53 comma 9 e 11 d. lgs. 165/2001, per avere conferito, in qualità di presidente del C.d.a della società A. s.p.a., incarichi retribuiti a B.R., dipendente dell’Agenzia delle Dogane, senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
In particolare, la Corte ha rilevato che la nomina del B. era stata antecedente all’assunzione da parte dell’A. dell’incarico di presidente del C.d.a. ed, essendo l’illecito di cui all’art. 53 legge cit. un illecito di natura istantanea, non poteva considerarsi l’A. responsabile della dedotta violazione.
2 Avverso detta sentenza ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Resiste con controricorso A. E..
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d. lgs. 165/2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’omissione fosse stata perpetrata dal Comune di Foggia e non già da A. spa, posto che la delibera del Comune di Foggia si limitava ad individuare il B. quale soggetto da nominare in seno al CdA;
Il motivo è inammissibile in quanto non attinge tutte le autonome rationes decidendi della pronuncia impugnata.
La Corte territoriale, infatti, non solo ha affermato che l’incarico di membro del Cda è stato conferito dal Comune di Foggia e non dalla società A. spa, ma ha pure ritenuto che l’illecito contestato, consistente nell’assunzione del dipendente senza preventiva delibera, ha natura istantanea e non è dunque imputabile all’odierno resistente, pacificamente nominato quale legale rappresentante della società circa un anno dopo la nomina del pubblico dipendente nel Consiglio d’amministrazione.
Tale autonoma ratio non risulta specificamente contestata ed anzi la stessa ricorrente deduce che l’omessa richiesta di autorizzazione non può essere sanata da un provvedimento successivo e deve dunque necessariamente intervenire prima dell’assunzione.
con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che la sanzione nei confronti dell’A. andasse applicata in relazione al rinnovo della carica dal gennaio 2009 per un ulteriore triennio, e dunque in data successiva alla sua nomina.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti che, dopo il primo conferimento dell’incarico al pubblico dipendente, in data 10/6/2006, con successiva delibera del 31.1.2009, il B. fu nuovamente nominato quale membro del CdA della società A. spa (per il triennio 2009- 2011) ed in tale data legale rappresentante della società A. era A. E..
In relazione a tale nuovo atto di nomina, non può ritenersi che la mancata richiesta di autorizzazione all’ente di appartenenza possa trovare giustificazione nella circostanza, affermata nella sentenza impugnata, del ragionevole affidamento da parte dell’A. – in virtù del pregresso incarico – dell’esistenza dell’autorizzazione al dipendente da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Il nuovo incarico richiedeva una apposita autorizzazione dell’ente di appartenenza, che era onere del legale rappresentante di A. spa acquisire.
Inoltre, anche la comunicazione negli anni pregressi all’Amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti al B. (in relazione all’incarico precedente), ai sensi dell’art. 53 comma 11, non può ritenersi elemento idoneo a fare venir meno la necessità della apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 53 comma 9, in relazione al nuovo incarico.
Disatteso il primo motivo, va dunque accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.
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