CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5864

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello – Impugnazione a carattere devolutivo pieno – Riesame della causa nel merito – Riproposizione dei motivi esposti in primo grado – Ammissibilità

Rilevato che

Con sentenza in data 6 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile – per difetto di specificità dei motivi ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 – l’appello proposto da A. T. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis) d.P.R. n. 600/1973, era stato determinato in via induttiva il reddito d’impresa del contribuente in relazione all’anno d’imposta 2003.

Avverso la decisione, con atto del 18/20 dicembre 2017, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, sul rilievo che l’appellante avesse riproposto dubbi e perplessità già sollevati in primo grado senza esporre quali fossero gli eventuali vizi riscontrabili nell’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, limitandosi ad una generica contestazione della sentenza impugnata e adducendo motivi di censura che concernevano direttamente l’atto impugnato.

Il giudice di appello, omettendo di esaminare nello specifico il contenuto dell’atto di gravame – allegato al ricorso per cassazione e puntualmente richiamato nei passaggi argomentativi del ricorso medesimo – in relazione al parametro normativo invocato, è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione non conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, 1° comma, d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni» (Cass. n. 20379/2017); «In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016).

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che «resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.