Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna, sezione 3, sentenza n. 170 depositata il 21 gennaio 2019
Testo:
H. S.p.A. (in seguito H.) ha proposto ricorso ex artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992 per l’ottemperanza alla sentenza n. XXXX pronunciata dalla Sezione 3 di questa Commissione Tributaria Regionale XX 12 luglio 2017, depositata il YY luglio 2017, chiedendo l’emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all’integrale rimborso delle somme dovute e la condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese del giudizio.
La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata ritualmente notificata il XX gennaio 2018.
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna (in seguito Agenzia), si è costituita in giudizio, ha formulato osservazioni al ricorso chiedendo che la Commissione adita voglia dichiarare lo stesso inammissibile o comunque rigettarlo per illegittimità comunitaria in quanto: a) mancherebbe l’inadempimento, essendo l’operato dell’Amministrazione conforme agli obblighi comunitari; b) l’applicazione della novella in materia di giudizio di ottemperanza ex art. 70, in combinato disposto con l’art. 68 del d.lgs. 546/92, determinerebbe un’irrimediabile violazione dei principi comunitari di effettività ed immediatezza del recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi; c) un rimedio processuale nazionale di ottemperanza che obbligasse lo Stato Italiano a rimborsare somme non spettanti secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione e dunque da disapplicare. Infatti, l’esecuzione della sentenza in questione determinerebbe, a parere dell’Agenzia, la violazione del diritto comunitario, così come interpretato nella sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015 nella causa C-89/14, in punto di interessi, essendo legittimo per il diritto comunitario, l’operato dell’Ufficio che ha proceduto al recupero dell’aiuto di Stato incompatibile applicando interessi composti su base quinquennale. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Successivamente l’Agenzia ha depositato in data 20/8/2018 istanza di rinvio della trattazione della presente causa facendo presente di aver impugnato in Cassazione la sentenza d’appello e di aver chiesto ex art. 62 bis, comma 3, D.Lgs. 546/92 la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza resa in data XX/10/2018, la C.T.R. Emilia Romagna, sezione 4 ha rigettato la predetta istanza di sospensione rilevando: a) la valutazione del fumus boni iuris della proposta impugnazione in Cassazione è estranea al procedimento di cui all’art. 62 bis Dlgs. 546/92 proposta dall’Agenzia; b) i richiami alle limitazione della tutela cautelare in favore del contribuente, previsti in materia di aiuti di Stato, sono inconferenti posto che si discute non dell’esecuzione di un atto impositivo impugnato bensì dell’esecutività della sentenza resa in grado d’appello; c) non condivisibili “gli altri richiami fatti dall’istante a fattispecie (ad esempio di esclusione della applicabilità di disposizioni agevolative) che sono oggetto di espressa previsione legislativa e non confrontabili con il caso di specie, nel quale si applica la generale previsione di cui all’art. 62 bis cit. (diverso per formulazione e portata rispetto agli artt. 47 e 47 bis, d.p.r. cit.)”( ordinanza 1322 pronunciata il 25/10/2018).
H. ha depositato note difensive per l’odierna udienza chiedendo, altresì, la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, espressamente richiamato dall’art. 15, comma 2 bis, d.lgs. n. 546/1992.
Le parti hanno discusso oralmente la controversia richiamandosi, comunque, ai rispettivi scritti difensivi.
Il dispositivo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza così recita: “rigetta l’appello principale dell’Agenzia ed ogni ulteriore sua domanda. Accoglie l’appello incidentale di H. spa limitatamente alla domanda di conferma della sentenza impugnata con riferimento al calcolo degli interessi relativi agli avvisi di accertamento n. TGBO3F300XXX/2009 anno 1998 e TGBO3F300XXX/2009 anno 1999. Rigetta il resto. Condanna l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell’Emilia-Romagna a rifondere a H. spa due terzi (2/3) delle spese del grado nella misura di Euro 20.000, oltre accessori di legge.”.
La sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; essa è stata notificata 11 25 gennaio 2018.
È ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 69, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 senza che l’Agenzia abbia adempiuto l’obbligo di rimborsare a H. euro 2.708.382,12 (derivante dalla somma di ? 1.298.941,03 e ? 1.412.441,09, relativi, rispettivamente, ai maggiori interessi calcolati dall’A.F. con riferimento agli anni di imposta 1998 e 1999), ammontare stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. XXX/15/13 del XX luglio 2013 – XX settembre 2013, corretta con ordinanza collegiale definitiva n. XXX/15/14, confermata con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso.
Deve precisarsi che secondo il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo del condannato di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; così che in questo giudizio è inammissibile l’introduzione di temi che si sostanziano in censure alla sentenza ottemperando essendo pacifico che la loro valutazione è demandata al giudice di legittimità, già adito dall’Agenzia.
Né questo giudice, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, ha potere alcuno di valutare la sussistenza dell’asserito rischio di danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare allo Stato dall’esecuzione della sentenza essendo tale compito demandato a questa Commissione nell’ambito del procedimento ex art. 62-bis, d.lgs. n. 546/1992, già attivato dalla debitrice e conclusosi con il rigetto della domanda per le motivazioni sopra riportate.
Inconferenti, in questa sede, appaiono le argomentazioni difensive dell’Agenzia delle Entrate nella misura in cui attengono al merito della vertenza già decisa nei primi due gradi di giudizio ed ora sottoposta al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione. Così come non sono condivisibili le censure di inammissibilità del ricorso in ottemperanza per inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del D.Lgs. 546/92 al fine di garantire l’effettività ed immediatezza del recupero dell’Aiuto di Stato come ordinato allo Stato Italiano dalla Commissione Europea. A tale proposito si evidenzia come non sia in discussione il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo -già effettuato- ma esclusivamente l’ammontare degli interessi sulla somma in relazione al metodo di calcolo da ritenersi corretto: quest’ultima valutazione è rimessa oggi alla Corte di Cassazione avanti alla quale è stata impugnata la sentenza d’appello.
Pertanto, l’art. 69, d.lgs. n. 546/1992, che al primo comma attribuisce l’immediata esecutività alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e, al quinto comma, accorda al contribuente la facoltà di chiederne l’ottemperanza ai sensi dell’art. 70 in caso di mancata esecuzione, non si pone in contrasto con il principio di effettività ed immediatezza del recupero dell’aiuto di Stato illegittimo né con gli obblighi di derivazione comunitaria in materia di aiuti di Stato. I richiami giurisprudenziali proposti dall’Agenzia delle Entrate sono inconferenti posto che, lo si ripete, oggetto del presente giudizio non è la correttezza o meno del calcolo degli interessi con riferimento al Regolamento comunitario 794/2004 piuttosto che a quello successivo 271/2008 (interessi composti con periodicità quinquennale o annuale), bensì l’accertamento di un inadempimento rispetto al dispositivo della sentenza d’appello XXXX/2017 di questa Commissione Tributaria Regionale, di cui è stata chiesta l’ottemperanza.
E’ pacifico che l’Agenzia delle Entrate, anche a fronte del rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello, non ha adempiuto al dispositivo della sentenza stessa vale a dire al rimborso in favore di H. della somma complessiva di euro 2.708.382,12.
Deve escludersi che l’esecutività immediata delle sentenze di cui all’art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sia estesa anche alle statuizioni di condanna alle spese di lite in favore del contribuente.
La legge n. 23/2014 ha, tra l’altro, delegato il Governo ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente secondo principi e criteri specificatamente elencati tra i quali “la previsione dell’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie” (art.10, comma 1, lett. b), n. 10)).
L’art.15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92 dispone che la riscossione delle spese di giudizio a favore dell’ente impositore (o dell’agente della riscossione o dei soggetti di cui all’art.53 d.lgs 446/97) avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo solamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Si deve quindi ritenere, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, (rispettosa del principio della parità delle parti innanzi al giudice di cui all’art.111 Cost.) che l’art. 69 d.lgs. n. 546/92 non sia applicabile alla condanna alle spese in favore del contribuente.
Diversamente opinando, stante la vigenza del predetto art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92, si dovrebbe concludere che il legislatore ha violato il principio di parità imposto dalla legge delega prevedendo, con riguardo alle spese legali, l’applicabilità della immediata esecutività della sentenza esclusivamente a favore del contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, sussistendo l’inadempimento dedotto dalla ricorrente.
La condotta processuale dell’A.E., che anche in questa sede ha resistito deducendo motivi di merito per la censura della sentenza palesemente inconferenti con il giudizio di ottemperanza, la natura ed i limiti dello stesso, non giustificano, comunque, la condanna della stessa Agenzia al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., commi primo, come richiesto dalla ricorrente, non essendo ravvisabili profili di “mala fede o colpa grave”; non si ravvisa neppure la sussistenze dei presupposti per la condanna dell’A.F. ex art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento di una somma ulteriore rispetto alla refusione delle spese di lite di cui sotto.
All’accoglimento del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia resistente alla refusione delle nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dei parametri di cui alla D.L. 55/2014, equamente ridotta in relazione all’attività professionale svolta dal difensore della ricorrente in questo autonomo giudizio, come previsto dall’art. 19 dello stesso decreto.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ordina all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, in persona del Direttore pro tempore, di ottemperare alla sentenza n. XXXX/3/17 pronunciata il XX luglio 2017 dalla sezione 3 di questa Commissione, depositata in segreteria il YY luglio 2017 e, conseguentemente, di pagare a H. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, euro 2.711.382,12 (derivante dalla somma di euro 1.298.941,03 e euro 1.412.441,09, relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 1998 e 1999), ammontare stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. XXX/15/13 del XX luglio 2013 – XX settembre 2013, corretta con ordinanza collegiale definitiva n. XXX/15/14, confermata con la sentenza di cui è ordinata l’ottemperanza) entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di questa sentenza.
Nomina Commissario ad acta il Direttore pro-tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, affinché, a seguito della ricezione della comunicazione di H. S.p.A. di perdurante inadempimento dell’Agenzia, adotti entro i successivi 45 giorni tutti i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’Agenzia condannata che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritte dalle leggi, autorizzandolo all’immediato diretto approntamento di tutto quanto ritenuto necessario, con onere di depositare presso la Segreteria di questa Commissione ogni proprio atto in copia di conoscenza.
Rinvia all’ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell’Agenzia del compenso spettante al Commissario ad acta, previa acquisizione della relazione dell’attività da egli svolta.
Condanna l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere a H. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di questo giudizio che liquida in complessivi euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
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