CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16049
Accertamento – Verbale ispettivo – Rapporto di lavoro subordinato – Testimonianze operai
Rilevato che
la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1231 del 2013, ha respinto gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata, nei riguardi di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., l’azione di accertamento negativo proposta da I.C. di E.L. e P.L. s.n.c. avverso un verbale ispettivo con il quale era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la citata società e P.P. e N.D.;
la Corte territoriale ha ricordato il contenuto del verbale ispettivo in questione, datato 17 dicembre 2007, dando atto che risultava fossero stati trovati, nel cantiere di via V.V. in Castelfranco di Sopra, i due operai che avevano dichiarato di lavorare, non in modo autonomo ma sulla base di direttive, ad ore, per otto ore al giorno, percependo una paga di Euro 18,00 ad ora, direttamente correlata al numero di ore lavorate;
ad avviso della Corte territoriale tali dichiarazioni, seppure smentite in sede testimoniale, erano maggiormente attendibili anche per la concomitante circostanza attestata dal verbale e relativa alla precipitosa fuga, durante l’ispezione, di un ulteriore lavoratore, per cui doveva essere confermata la giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto l’efficacia dei verbali ispettivi degli enti laddove, come nel caso di specie, le originarie dichiarazioni dei lavoratori vengano confortate da ulteriori circostanze quali quelle relative alla utilizzazione di apparecchiature messe disposizione della committente, alla percezione di una paga commisurata alle ore di lavoro, all’espletamento di mansioni proprie dell’ operaio edile ed all’assenza di rischio d’impresa;
avverso tale sentenza, I.C. di E.L. di P.L. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi illustrati da memoria;
resiste l’I.N.A.I.L. con controricorso mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura speciale;
Considerato che
con il primo motivo è affermata la violazione (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.) degli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto di attribuire rilevanza probatoria al solo verbale ispettivo dell’INPS da cui ha avuto origine la vicenda processuale;
con il secondo motivo si assume, cumulativamente, la violazione e o falsa applicazione ( ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.), degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., degli artt. 2967, 2094 e 2222 cod.civ., laddove la sentenza impugnata non ha dato spazio alle risultanze probatorie emerse nel corso del processo, segnatamente alle dichiarazioni rese dai subappaltatori P. e N. che avevano specificato e chiarito il senso delle dichiarazioni rese agli ispettori, così violando le regole sostanziali (inerenti alla struttura della subordinazione contraddetta dalla regolare attività artigiana esercitata dai due) e processuali relative alla valutazione dell’attività istruttoria ed agli obblighi di motivazione con consequenziale nullità della sentenza impugnata;
i predetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e vanno disattesi;
la Corte ha, in primo luogo, compiutamente analizzato la condotta processuale dei due lavoratori che, sentiti quali testi, hanno ritrattato le chiare affermazioni rese agli ispettori cercando di accreditare la tesi della natura autonoma dell’attività espletata, ma ha valutato le dichiarazioni testimoniali come non attendibili per varie ragioni di sospetto (contesto in cui si svolse l’accertamento ispettivo; fuga precipitosa di altro lavoratore risultato di nazionalità albanese) che danno ampiamente conto del motivato convincimento raggiunto;
è conforme, inoltre, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità quanto ritenuto dalla sentenza impugnata in punto di riconoscimento della maggiore attendibilità delle risultanze acquisite in sede ispettiva in quanto tale esercizio del potere di valutazione del materiale istruttorio dimostra che le risultanze del verbale sono state liberamente apprezzate dal giudice, nell’ambito di tutto il materiale raccolto, senza annettere fede privilegiata al verbale nella parte in cui recava giudizi sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro e riportava le dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; 17 febbraio 2000, n. 17869);
la sentenza impugnata, seppure in modo sintetico, dopo aver richiamato i contenuti dell’accertamento ispettivo del 17 dicembre 2007 nella parte in cui il P. ed il N. hanno affermato di lavorare con attrezzature della committente e su direttive del capo cantiere, dal settembre 2007, per la stessa ditta, dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno e percependo lo stipendio in base alle ore di lavoro svolte con la tariffa oraria di Euro 18,00, ha argomentato sull’assetto fattuale dei rapporti di lavoro dei quali l’Inps pretende la qualificazione in termini di subordinazione (art. 2094 cod.civ.) laddove la società ricorrente assume trattarsi di mere prestazioni d’opera rese in regime di subappalto (art. 2222 cod. civ.);
la completa analisi fattuale compiuta dal giudice di secondo grado (giunto al rigetto del gravame attraverso il richiamo a plurime circostante attinenti la presenza assidua in cantiere, l’orario di lavoro, la paga percepita e il lavoro svolto) esclude che possa ravvisarsi alcun vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma n.5) cod. proc. civ. giacché non è stato evidenziato alcun fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, di per sé idoneo a condurre ad una diversa decisione se considerato, tale non essendo, la mera formale iscrizione dei due operai presso la Camera di commercio quali artigiani o presso la relativa gestione assicurativa; non sussiste, inoltre, alcuna violazione degli artt. 2697, 2222 cod. civ., 115 e 116 cod.proc.civ. dal momento che non si rinvengono nella sentenza affermazioni in contrasto con le regole di ripartizione degli oneri probatori di cui all’art. 2697 cod.civ., nel senso che non è stato posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate in materia. Né la Corte ha giudicato sulla base di prove non prodotte o richieste dalle parti, attribuendo valore diverso da quello legale: al contrario, la Corte ha congruamente e esaustivamente fondato il suo giudizio su una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti in giudizio, esaminando sia prove testimoniali che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti, le quali sono state liberamente apprezzate dal giudice, secondo gli insegnamenti di questa Corte (Cass. 6/09/2012, n. 14965);
il giudizio sulla sussistenza della subordinazione è stato, dunque, correttamente fondato sul concreto apprezzamento della specificità dell’incarico conferito applicando, nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, i principi fondamentali che richiedono di utilizzare i criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.);
alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’I.N.A.I.L., avendo l’I.N.P.S. soltanto depositato procura.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Inail delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei riguardi dell’Inps.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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