Massima
Illegittimo il sequestro preventivo per equivalente per un bene concesso in locazione quando sia direttamente il Pm senza trasmettere il tutto al gip, a rigettare la richiesta di revoca con le proprie valutazioni negative
RITENUTO IN FATTO
1. La (OMISSIS) S.p.a., legalmente rappresentata da (OMISSIS), ha proposto ricorso nei confronti del provvedimento del P.M. di rigetto dell’istanza di revoca parziale del sequestro preventivo per equivalente adottato dal G.i.p. del Tribunale di Milano nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 e di contestuale restituzione della autovettura (OMISSIS) targata (OMISSIS) gia’ concessa in locazione finanziaria all’indagato.
2. Con un unico motivo lamenta l’abnormita’ del provvedimento per violazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 3, avendo il P.M. direttamente rigettato la richiesta anziche’ trasmettere la stessa al G.i.p. con parere negativo, in tal modo essendosi indebitamente surrogato al giudice in un potere di questi; e cio’ al di la’ della erroneita’ della motivazione di rigetto fondata sul fatto che l’indagato avrebbe, nel frattempo, corrisposto alla proprietaria circa il 75 % del valore dell’autoveicolo, da cio’ comunque non essendo derivato il trasferimento della proprieta’ del mezzo in suo favore, restando il bene in proprieta’ del concedente fino al pagamento dell’ultima rata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Prevede l’articolo 321 c.p.p., comma 3, che se vi e’ richiesta di revoca del sequestro preventivo da parte dell’interessato, “il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche’ gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni”.
Questa Corte ha pertanto ripetutamente affermato che e’ abnorme, essendo pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il P.M., in luogo di trasmettere al G.i.p., con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, trattandosi infatti di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni (tra le altre, Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 23/01/2013, Torroni, Rv. 254710; Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, dep. 19/10/2010, Acciari, Rv. 248639; Sez. 4, n. 3601 del 23/12/2009, dep. 28/01/2010, Luongo, Rv. 246299).
2. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio. La conseguente trasmissione degli atti va fatta direttamente al G.i.p. e non al P.M. alla stregua dell’indirizzo gia’ espresso da questa Corte e condiviso dal collegio (Sez. 3, n. 3449 del 20/11/2012, dep. 23/01/2013, Torroni, Rv. 254711; Sez. 4, n.3601 del 23/12/2009, dep. 28/01/2010, Luongo, Rv. 246299; Sez. 3, n. 40972 del 24/10/2006, dep. 15/12/2006, Clemencic, Rv. 235493) essendo tale soluzione, a differenza dell’altra (seguita invece da Sez. 5, n. 37293 del 05/07/2010, dep. 19/10/2010, Acciari, Rv. 248639 nonche’ da Sez. 6, n. 30 del 14/01/1998, dep. 16/03/1998, Baccani ed altri, Rv. 210823), la piu’ conforme, come gia’ affermato, a stornare le conseguenze dell’abnormita’ del provvedimento sul piano di una netta stasi del procedimento. E cio’ tanto piu’ considerando l’intento acceleratorio del legislatore desumibile dal contenuto dell’ultima parte del comma terzo dell’articolo 321 cit. che prevede la trasmissione dal P.M. al G.i.p. non oltre il giorno successivo a quello del deposito in segreteria della richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano (ufficio G.i.p.) per l’ulteriore corso