Inserito
on
8 Novembre, 2019
In base a quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2019, le persone fisiche che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, dell’attività di raccolta di tartufi (e di altri prodotti selvatici non legnosi, nonché di piante officinali spontanee) devono pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) pari a 100 euro (articolo 1, commi 692-699, legge 145/2018). Invece, coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo non sono tenuti al versamento dell’imposta.
Category:
FAQs – tributi
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24262 - La situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 898 depositata il 13 gennaio 2023 - La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 30230 depositata il 14 ottobre 2022 - In materia di accertamento del reddito percepito dall'imprenditore commerciale, il valore dei beni acquisiti e destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del d.P.R.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2019, n. 10126 - In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente…
- Crediti d'imposta energia elettrica - Acquisto di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo - Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - Risposta…
- Credito d'imposta imprese ''non energivore'' - Autoconsumo di energia elettrica - Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 - Risposta n. 261 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…