CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289
Tributi – IVA – Credito – Utilizzo in compensazione senza dichiarazione di conformità – Violazione meramente formale
Rilevato che
1. Con sentenza n. 2151/20/18, depositata in data 15 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1875/8/17 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso di Iniziative I. Spa avverso l’atto di recupero IVA 2009 emesso dall’Agenzia delle Entrate per indebita compensazione di crediti senza dichiarazione di conformità. In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che nella fattispecie la mancata apposizione del visto di conformità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n.78 del 2009, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l’operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione dell’art. 8 in luogo di quella dell’art. 13, d.lgs. n.471 del 1997;
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo, mentre la contribuente non si è costituita, restando intimata.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. a), n.7 del d.l. n. 78 del 2009 2 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità di cui all’art.10, comma 1, lett. a), n.7, d.l. n. 78 del 2009, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l’operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione dell’art. 8 in luogo di quella dell’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997;
2 Il mezzo di impugnazione non è fondato.
2.1 L’art. 7 del d.l 78/2009 convertito in l. 102/2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità.
2.2 Nella fattispecie è pacifico che Iniziative I. spa ha portato in compensazione un credito Iva maturato nel 2019 privo di <<visto di conformità>> ragion per cui l’Ufficio ha recuperato l’imposta e, contestando l’omesso versamento, ha applicato la sanzione proporzionale prevista dall’art. 13 del d.lvo. 471/1997 invece che quella fissa, prevista perle <<violazioni formali>>.
2.3 E’ altrettanto incontestata la titolarità da parte del contribuente del credito Iva.
2.4 Ciò premesso secondo l’insegnamento di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi per configurare una violazione meramente formale occorre <<la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo>> (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018).
2.5 Nel caso di specie la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali.
2.6 La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.
2.7 Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia su! versamento del tributo, in quanto , una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.
2.8 Contrariamente a quanto assunto da ricorrente, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento.
3. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra esposti e pertanto il ricorso va rigettato.
4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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