AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2020, n. 146
Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante dichiara di aver sottoscritto, nel corso del 2019, diecimila euro a titolo di investimento in una società avente i requisiti di start up innovativa, rientrando quindi nella fattispecie regolata dall’articolo 29 del d.l. n.179 del 2012.
L’Istante dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni, e rileva che la “dottrina prevalente interpreta che tutte le quote acquisite in regime di comunione dei beni cadano nella comunione legale immediata in forza della previsione dell’art. 177, comma 1 lettera a) c.c.”.
Ciò considerato l’Istante chiede se possa fruire della detrazione riconosciuta dall’articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, in misura pari al 30%della somma investita, indipendentemente dal regime di comunione legale con il coniuge.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante evidenzia che né l’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, né la prassi emanata in materia forniscono chiarimenti circa l’eventuale ripartizione, tra i coniugi, della detrazione spettante in conseguenza della sottoscrizione delle quote societarie.
Lo stesso, considerato che è l’unico sottoscrittore delle quote societarie, e in ossequio alla “linea ordinaria in campo di detrazioni fiscali”, ritiene che la detrazione spetti unicamente a sé e non anche alla propria moglie.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che il parere è reso sulla base della premessa,che l’istante pone a presupposto del quesito in esame, che il contribuente abbia diritto a beneficiare della detrazione di cui all’articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione a un investimento in una start up innovativa, circostanza che non è oggetto di quesito e viene in tale sede assunta acriticamente.
Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.
L’articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.
Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).
Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.
Ai fini di interesse, si evidenzia che il citato decreto (recante “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative”) all’articolo 2, trattando i “Soggetti interessati” dall’agevolazione stabilisce che “Le agevolazioni di cui all’art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell’art. 3, in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili”. L’articolo 3 del decreto individua la nozione di investimento agevolato e l’articolo 4 le corrispettive “Agevolazioni fiscali”. Tale ultima norma dispone, al comma 1, che “I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto”. I successivi articoli 5 e 6 regolano rispettivamente le “Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale” e la”Decadenza dalle agevolazioni fiscali”.
Quanto ai documenti di prassi emanati a chiarimento della disposizione in commento, la circolare dell’11 giugno 2014, n. 16/E sottolinea che “Destinatari dell’agevolazione sono (…) le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato” (paragrafo 6.5.1).
Le richiamate disposizioni nonché la prassi in materia si esprimono nel senso di riconoscere la detrazione in commento a favore del soggetto (nel caso in esame,persona fisica) che effettua l’investimento agevolato. Nessuna ulteriore specificazione consente di chiarire a chi spetti la detrazione nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, la titolarità giuridica dell’investimento faccia capo anche al coniuge, non sottoscrittore dello stesso, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 177,comma 1, lettera a) del codice civile. La norma appena richiamata prevede che “Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”.
L’articolo 4 del TUIR stabilisce, inoltre, che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale siano imputati a ciascuno dei due coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice (anche in virtù della stipula di apposita convenzione, in deroga al regime di separazione dei beni, Cfr. Ris. n. 131/E del 30 aprile 2002).
Ciò considerato, si ritiene che per la fruizione della detrazione si debba far riferimento ai principi generali validi in tema di oneri detraibili previsti dalla legge,relativi all’effettivo sostenimento della spesa e all’idonea documentazione della stessa,a nulla rilevando né la composizione degli assetti patrimoniali all’interno della famiglia, né la circostanza che i relativi redditi sono imputati pro quota in ragione del regime di comunione legale.
Nel caso in esame, quindi se l’Istante risulta essere il solo sottoscrittore dell’investimento ed è in possesso della documentazione che comprovi l’operazione cui il beneficio in questione è connesso (cfr. circolare n. 16 del 2014, paragrafo 6.6), la detrazione spetterà allo stesso per intero ove abbia effettivamente sostenuto l’intera spesa dell’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga, per il 50 per cento, alla moglie.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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