CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 maggio 2017, n. 13041
Accertamento – Imposte sui redditi – Redditometro – Coefficienti presuntivi – Nuovi indici di redditività
Rilevato che
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione su un unico motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 87/09/2010 depositata in data 24.6.2010, con la quale, rigettandosi l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità, ai fini dell’accertamento con metodo sintetico delle imposte sui redditi, ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’applicazione dei coefficienti presuntivi previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992 ad annualità di imposta ad essi anteriori (nella specie, 1989).
2. L’intimato si è costituito con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
1.1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Qualora, infatti, come nel caso di specie, al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva al 10 gennaio 2001, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorché per implicito, l’estromissione del Ministero dal giudizio. Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle entrate, sicché il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (Cass. n. 24245 del 2004, n. 6591 del 2008).
2.1. Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, con riferimento all’art. 360 comma 1, n . 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73 e del DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992.
In tale prospettiva, la ricorrente sostiene che l’impugnata sentenza, nel disattendere l’appello dell’Ufficio, si pone in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la rettifica del reddito con metodo sintetico, in base al cd. redditometro previsto dai decreti ministeriali citati, non determina alcun problema di retroattività, essendo stato in tali termini disciplinato il potere di accertamento, rispetto al quale il momento di elaborazione del redditometro stesso non possiede alcuna rilevanza.
2.2. Il ricorso, con il quale si censura per violazione di legge l’illustrata ratio decidendi, appare fondato.
2.3. La sentenza della C.T.R., invero, nel richiamare un isolato precedente di questa Corte (Cass. n. 10029 del 2009), ha rilevato che, nel caso oggetto di giudizio, l’applicazione dei coefficienti indicati nei decreti ministeriali del 1992 aveva condotto all’accertamento di un reddito del contribuente, per l’anno 1989, superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione delle tabelle contenute nei precedenti decreti ministeriali, ed in particolare nel D.M. 25.7.1990.
Muovendo da tale presupposto, i giudici d’appello hanno osservato che «i DD. MM. 10/9/92 e 19/11/92 hanno realizzato una vera e propria modifica sostanziale della normativa preesistente, sia riguardo all’introduzione di nuovi indici di redditività» (come l’abitazione principale) «sia riguardo all’introduzione di una diversa procedura di calcolo che prende in esame nuovi parametri di base, nuovi coefficienti di valutazione e nuove percentuali di abbattimento progressivo dei singoli valori che concorrono alla determinazione del reddito complessivo sul quale incidono tutti in maniera determinante». La C.T.R. ha, conseguentemente, ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato, facendo applicazione dei decreti ministeriali del 1992 per la determinazione, in via sintetica, del reddito dell’anno 1989, avesse violato, in danno del contribuente, il principio di irretroattività della normativa tributaria, riaffermato dall’art. 3 della L. n. 212 del 2000.
2.4. I consolidati principi fissati in subiecta materia della giurisprudenza di questa Corte hanno, tuttavia, chiarito che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi rende legittima l’applicazione degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito previsti dai DD..MM.. del 10 settembre e 19 novembre 1992, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 1, anche agli anni antecedenti, non ponendosi alcun problema di retroattività, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito. (Cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21041 del 2014, 9539 del 2013, 8287 del 2013, 22285 del 2011, 2511 del 2009, 13316 del 2006, 19108 e 21445 del 2005, 14161 del 2003).
2.5. Pertanto, la riconosciuta natura procedimentale e non sostanziale delle predette norme secondarie consente di ritenere del tutto legittima la previsione che estende la loro applicabilità ai periodi precedenti a quello della loro formulazione, anche nell’ipotesi di successivi aggiornamenti dei fattori indicativi di capacità contributiva; e ciò indipendentemente dall’eventuale diverso risultato accertativo conseguente dalla loro applicazione rispetto a quello che sarebbe – in ipotesi – scaturito dall’applicazione dei previgenti indici e coefficienti presuntivi.
2.6. Ne consegue che, nella specie, risulta legittimo l’accertamento effettuato dall’Ufficio, in quanto fondato sui predetti fattori-indice, essenzialmente costituiti dal possesso da parte del contribuente di determinati beni (autovettura, abitazione principale), poiché essi costituiscono quegli “elementi e circostanze di fatto certi” di cui fa parola il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sintomatici di una capacità di spesa da cui deriva la presunta corrispondente disponibilità di un adeguato reddito in capo al soggetto; restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, (cfr. Cass. n. 9539 del 2013).
2.7. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la controversia va rimessa alla C.T.R. affinché, in applicazione dei principi prima indicati, esamini le questioni di merito e valuti gli argomenti difensivi svolti dalle parti sui fatti di causa pervenendo ad una compiuta motivazione che dia conto del percorso logico/giuridico seguito, atteso che tale valutazione era rimasta assorbita dalla pronuncia di illegittimità formale dell’accertamento.
3.1. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Cassazione sentenza n. 13776 del 31 maggio 2013 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro ), stabiliti nel D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20594- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6329 - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34567 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28966 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15899 - In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…