CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15751 – In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 32 del 1988 (nel testo applicabile “ratione temporis”), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati “errori bloccanti” nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio