CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15751
Tributi – Tardiva trasmissione di dichiarazioni fiscali – Intermediario – Sanzioni
Rilevato che
A.P., soggetto intermediario abilitato, alla trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali, propose impugnazione avverso l’avviso con il quale le erano state irrogate sanzioni (con riferimento all’anno di imposta 2003), per avere trasmesso (con riferimento all’anno di imposta 2003), tardivamente, per via telematica, 27 dichiarazioni inviate tramite files singoli e quattro tramite file cumulativo; nel ricorso deduceva di essere incorsa in ritardo a lei non imputabile a causa di un blocco nel programma Entratel del quale aveva reso edotta anche l’Agenzia delle entrate;
la Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata da, A.P., è stata integralmente riformata, con l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’avviso impugnato, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe;
il Giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non avesse provato la tardività dell’invio telematico, non avendo il possesso dei mandati conferiti alla professionista dai clienti e che l’Ufficio, non avendo voluto o impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non poteva sanzionare il professionista che, avuto problemi tecnici, aveva poi spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni dal nuovo mandato ricevuto dai clienti; ha ritenuto, pertanto, che la trasmissione fosse tempestiva, con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate, non essendovi danno né per l’Erario né per l’indagine ispettiva dell’Amministrazione finanziaria;
avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, su due motivi;
A. P. resiste con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis – 1 cod.proc.civ.
Considerato che
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del secondo comma degli artt.2 e 3 del D.P.R. n.322/1998 e dell’art.41, primo comma, del d.P.R. n.600/1973, nonché della legge n.689/91 e dell’art.7 bis del d.lgs.n.241/97 laddove la C.T.R. aveva ritenuto non conforme a legge l’irrogazione della sanzione de qua che, invece, era stata disposta a seguito di controllo Audit che aveva evidenziato nel comportamento della intermediaria tutta una serie di inadempimenti colposi;
2. con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ., l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito da tutte le circostanze in fatto, già esposte con il primo motivo e che erano state riproposte al Giudice di appello ossia che, nel caso in specie: l’intermediaria aveva trasmesso tardivamente ventisette dichiarazioni di imposta; secondo la normativa di riferimento la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante invio telematico per il tramite dei soggetti incaricati che devono rilasciare al contribuente, anche se non richiesto, un documento autonomo costituito dall’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, mentre dalla documentazione esibita risultava che il secondo impegno era stato rilasciato il 7.1.2005 e la relativa dichiarazione trasmessa ben 20 giorni dopo; in sintesi, si denuncia la motivazione della sentenza impugnata di insufficienza, avendo la C.T.R. omesso di considerare anche il fatto decisivo costituito dal notevole lasso di tempo intercorso tra la soluzione del problema tecnico (antecedente il 7.1.2005) e la definitiva trasmissione (avvenuta tra il 28 gennaio ed il 31 gennaio 2005);
3. i due motivi, siccome vedenti, sulla stessa questione vanno trattati congiuntamente e sono fondati;
in fatto, non è contestato che la controricorrente, intermediaria abilitata alla trasmissione in via telematica di dichiarazioni fiscali ebbe a trasmettere tardivamente le dichiarazioni di contribuenti. Secondo l’assunto difensivo ribadito in controricorso, nessun addebito poteva essere mosso all’intermediaria in quanto causato da un errore bloccante del sistema Entratel verificatosi a fine ottobre 2004, a fronte del quale, l’Ufficio periferico si era rifiutato di effettuare la trasmissione interna per le dichiarazioni, tant’è che alcuni clienti revocarono l’incarico mentre altri, nei primi giorni di gennaio 2005 conferirono un nuovo incarico, consegnando i modelli che la P. provvide a inviare telematicamente nel termine di trenta giorni;
il Giudice di appello ha fondato la sua decisione di annullamento dell’avviso irrogazioni sanzioni motivando che l’Ufficio non avendo voluto od impossibilitato a sostituirsi al professionista nello spedire direttamente i modelli con i propri strumenti informatici, non può sanzionare lo stesso professionista che ha avuto problemi tecnici ….., per (avere) spedito e trasmesso le denunce nei trenta giorni del nuovo mandato ricevuto dai clienti. La Commissione ritiene che la tardività non sia stata provata da parte dell’Ufficio non essendo in possesso dei mandati dei clienti per autorizzarla ad inviare le denunce dei redditi non può affermare che la trasmissione dei modelli sia avvenuta oltre i trenta giorni previsti;
Cosi ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, va rammentato che, ai sensi dell’art.3, comma 7 ter del D.P.R. n.322/1998: Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
Ai sensi, poi, del successivo art. 8, stesso d.P.R.: La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
3.1. In materia questa Corte (v.Cass.n. 675 del 16/01/2015; id. n. 18693 del 13/07/2018; ) ha già avuto modo di statuire che «in tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 32 del 1988 (nel testo applicabile “ratione temporis”), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati “errori bloccanti” nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio»;
4 si è, altresì, statuito che (Cass. n. 15015 del 16/06/2017) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione all’anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell’art. 2697,comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all’ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all’art. 43 del D.P.R. n.600 del 1973“;
4. alla luce di tali principi, statuiti in controversie relative alla posizione dei contribuenti ma egualmente applicabili nella fattispecie interessante l’intermediario abilitato, la sentenza impugnata appare erronea in diritto giacché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, era onere della professionista incaricata della trasmissione telematica fornire la prova del conferimento, del secondo incarico da parte dei clienti, facendo fede sino a prova contraria il dato inserito nel modello trasmesso;
peraltro, la motivazione della sentenza appare fortemente insufficiente laddove la C.T.R. non ha motivato anche sullo scarto temporale esistente tra la data in cui venne risolto il blocco telematico e quella di effettiva trasmissione;
infine, la sentenza è altresì erronea nella parte in cui afferma che il comportamento dell’intermediario non avrebbe causato danno all’Erario né all’attività ispettiva giacché, nella specie,
conclusivamente, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione la quale, provvederà, al riesame, anche in ordine alla illegittimità della misura della sanzione irrogata, in applicazione del principio del favor rei, invocato in controricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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