CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2019, n. 18366 – In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6, Tulps, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete, ai sensi dell’art. 39, quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, vigente ratione temporis, è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. Maggior PREU) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà