Corte di Cassazione sentenza n. 16756 depositata il 6 agosto 2020
agevolazioni fiscali – ONLUS – requisiti
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4.11.2010 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 314/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso l’avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP 2004, con cui si accertavano maggiori imposte contestando di non aver rispettato le disposizioni regolanti le ONLUS e la conseguente tassazione agevolata, dovendo quindi inquadrarsi l’attività svolta in ordinaria attività commerciale.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 58, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR dichiarato inammissibile la produzione documentale, in appello, della contribuente.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 10, c. 2, lett. a D.Lgs. n. 460/1997 per avere la CTR affermato che lo stato di disoccupazione dei corsisti partecipanti ai corsi organizzati dalla contribuente, non costituiva una condizione di svantaggio in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.
1.3 Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., <contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversi>) che non assume rilievo ai fini della decisione alla luce dei principi dianzi illustrati.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per «omessa pronuncia
sull’eccepita violazione dell’art. 10 del DPR 633/1972, in relazione all’art. 14 c. 10 L. 24.12.1993 n. 537» circa l’illegittima ripresa a tassazione ai fini IVA effettuata dall’Ufficio, stante il regime di convenzione esistente tra la D. e la Regione Calabria, a favore della quale svolgeva l’attività di formazione professionale.
2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente e preliminarmente, perché logicamente prodromici rispetto al
primo, sono infondati.
2.2. Al fine dell’individuazione del requisito di iscrizione all’anagrafe delle O.N.L.U.S. costituito dalla finalità di solidarietà sociale, il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, distingue gli ambiti di operatività elencati ai numeri da 1 a 11 della lett. a) in due diverse categorie.
2.3. La prima – che qui interessa e che per effetto delle norme di cui ai commi 2 e 3, ricomprende settori dell’assistenza sanitaria (n.2), dell’istruzione (n.4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n.6), della promozione della cultura e dell’arte (n.9) e della tutela dei diritti civili (n.10)- è costituita da ambiti di operatività, in relazione ai quali la finalità solidaristica è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati;
per il secondo comma lett. a) dell’ad.10 citato, infatti «si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari».
2.4. Questa Corte (cfr. sentenze n. 7311/2014, 3789/2013) ha già avuto modo di affermare che la nozione di «svantaggio», inserita nella norma, individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e che tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti.
2.5. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento risultando evidente – dal tenore della norma e della ratio solidaristica ad essa sottesa ed in applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme che concedono esenzioni fiscali- che lo «svantaggio» che la disposizione legislativa tende a colmare -incentivando, attraverso l’esenzione, l’opera della ONLUS – consista nella obiettiva condizione deteriore, rispetto alla generalità dei consociati, in cui si trovi, negli ambiti specifici individuati dalla norma, una particolare categoria di soggetti.
2.6. La CTR, nella sentenza impugnata, si è mossa dunque su tale solco interpretativo, rilevando che l’unica condizione di svantaggio, accertata sulla maggioranza dei corsisti partecipanti ai corsi, era costituita «dallo stato di disoccupazione rilasciato dall’ufficio di collocamento», confermando la legittimità dell’atto impositivo; la sentenza va quindi esente da censure.
3.1. Ne consegue l’assorbimento del primo motivo, con cui la ricorrente si duole dell’affermazione del giudice del merito circa la ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in appello.
3.2. Trattasi, infatti, come affermato dalla stessa ricorrente, di documentazione («attestazione di disoccupazione dei corsisti>>) che non
assume rilievo ai fini della decisione alla luce dei principi dianzi illustrati.
4.1 Il quarto ed il quinto motivo vanno parimenti disattesi.
4.2. All’esito dell’esame degli atti processuali, in presenza di denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere- dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass.nn. 21421/2014, 8077/2012, 17109/2009), è emerso che l’odierna ricorrente non ha riproposto, nell’atto di appello, la doglianza circa l’illegittimità della ripresa a tassazione a fini IVA effettuata dall’Ufficio finanziario.
4.3. Con riguardo poi alla censura circa l’omessa pronuncia circa l’illegittima ripresa a tassazione ai fini IRPEG, sul presupposto che la D., in ogni caso, dovesse ritenersi un’organizzazione non profit con conseguente applicazione del diverso e più favorevole regime impositivo ai fini IRES, va evidenziato che la doglianza risulta implicitamente disattesa dalla CTR laddove ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la concessione dell’agevolazione in oggetto stante la mancata prova della condizione di «svantaggio» di coloro in favore dei quali l’odierna ricorrente forniva servizi e prestazioni, il che quindi prescindeva dallo status giuridico dell’associazione, quale Onlus o organizzazione non profit.
5. Sulla base dei principi sin qui illustrati consegue il rigetto del ricorso.
6. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 - In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2862 depositata il 21 marzo 2023 - L'avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15248 - Agevolazioni fiscali in favore delle ONLUS per l'acquisto di immobile per utilizzo diretto nella propria attività
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 637 depositata il 12 gennaio 2023 - L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS
- Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 - Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…