CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19645 – Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., qualora tale modalità risulti impossibile la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente