AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 393
Imposta di bollo – annotazione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante rappresenta che, a seguito delle modifiche al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 introdotte dal d.lgs. n.159 del 2015, in caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione del pagamento, il Fermo iscritto dall’Agente della riscossione non può essere cancellato fino ad integrale pagamento delle rate stabilite.
Al fine di contemperare la esigenza di tutela del credito pubblico con quelle del contribuente all’utilizzo del veicolo, gli Agenti della riscossione consentono, la sospensione degli effetti del Fermo in seguito al pagamento della prima rata del debito.
La annotazione al PRA del provvedimento di sospensione è stata fino ad oggi richiesta agli Sportelli degli Uffici PRA dal contribuente con la presentazione di una istanza assoggettata al pagamento della imposta di bollo.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 98 del 2017 e sulla base di quanto stabilito dal CAD all’articolo 47 in tema di comunicazioni telematiche tra le PP.AA, anche la sospensione del Fermo può essere annotata sulla base del collegamento telematico tra Concessionario della riscossione e Archivio PRA e, dunque, viene meno la necessità dell’istanza del contribuente cui consegue l’applicazione dell’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che anche la sospensione del Fermo amministrativo essendo annotata sulla base del collegamento telematico tra Concessionario della riscossione e Archivio PRA, non è soggetta all’imposta di bollo, non essendo più necessaria l’istanza del contribuente che giustifica l’applicazione di tale imposta.
Si ritiene inoltre applicabile alla fattispecie anche il comma 809 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che fa riferimento ad “ogni iscrizione trascrizione o cancellazione richiesto dal soggetto legittimato alla riscossione forzata”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In linea generale, ai sensi dell’articolo 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
A decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, «I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA».
Con l’entrata in vigore del sistema sopra descritto che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la sospensione del fermo, non è più assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la sospensione del fermo dei veicoli a motore.
Venendo a mancare l’istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo.
Si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall’Istante.
Si aggiunga, infine, che il legislatore, fugando ogni possibile dubbio in materia, ha previsto espressamente, con il comma 809 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, che i «Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto».
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