AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 487
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imposta di bollo su estratti di conto corrente bancario e su comunicazioni periodiche alla clientela relative a depositi bancari
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Banca ALFA S.p.A. (l'”Istante”) per rispondere alle esigenze del mercato e aumentare la propria competitività, sta valutando l’opportunità di promuovere la sottoscrizione di nuovi prodotti bancari (i “Nuovi Prodotti”).
In particolare, è attualmente allo studio un’iniziativa commerciale che pre-vede l’offerta in sottoscrizione della seguente tipologia di prodotti:
1. un conto corrente (il “Conto Corrente “), che sarà funzionale esclusivamente allo svolgimento, da parte della Banca, di un «servizio di cassa» consistente nell’esecuzione dei seguenti servizi accessori:
a) servizi di incasso e pagamento legati all’utilizzo del denaro contante (prelievi e versamenti);
b) servizi di incasso e pagamento non legati all’utilizzo del denaro con-tante (es., bonifici, incasso di assegni bancari e circolari, domiciliazione di utenze, F23, F24, pagamento del bollo auto e utilizzo del servizio PagoPA, addebiti S.D.D.); c) prodotti di «monetica» (i.e., carte di debito e carte prepagate).
Gli estratti conto relativi al conto corrente saranno inviati alla clientela su base trimestrale;
2. un conto deposito libero (il “Deposito Libero “), dotato di autonomo IBAN, le cui giacenze potranno essere alimentate/ridotte mediante giroconti da/verso il Conto Corrente ovvero conti correnti accesi presso altri istituti di credito. L’attivazione del Deposito Libero assolverà esclusivamente ad una finalità di risparmio, poiché il cliente consegnerà alla Banca somme di denaro che quest’ultima si impegnerà a restituire maggiorate di interessi.
A discrezione del cliente, al Deposito Libero potranno essere «agganciati», anche in via alternativa tra loro, i seguenti ulteriori conti (anch’essi aventi esclusivamente funzione di risparmio), privi di autonomo IBAN e «alimentabili» esclusivamente mediante giroconti dal Deposito Libero:
2.1 il “Conto Tecnico Beta” (il “Deposito Beta “), che attribuirà ai clienti la facoltà di vincolare le somme presenti sul Deposito Libero e, in ogni momento, ottenerne nuovamente la disponibilità (decorsi 31 giorni dalla richiesta di svincolo), mediante accredito delle somme sul Deposito Libero. Gli interessi maturati sul Deposito Beta saranno accreditati sul Deposito Libero al termine di ciascun periodo di rendicontazione;
2.2 il “Conto Tecnico Gamma” (il “Deposito Gamma” e, unitamente al Deposito Libero e al Deposito Beta, i “Conti di Risparmio”), che attribuirà ai clienti la facoltà di costituire singoli depositi vincolati a scadenza predeterminata, e ottenerne nuovamente la disponibilità alla scadenza del vincolo, unitamente agli interessi maturati, mediante accredito delle somme sul Deposito Libero.
I Conti di Risparmio saranno oggetto di rendicontazione alla clientela su base annuale.
Premesso quanto sopra la Banca istante chiede di confermare che, ai fini dell’imposta di bollo, il Conto Corrente si qualifichi come conto corrente bancario e sarà, pertanto, soggetto all’imposizione in misura fissa prevista dall’art. 13, comma 2- bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972. Si chiede, inoltre, di confermare che, ai fini dell’imposta di bollo, i Conti di Risparmio si qualifichino come depositi bancari e che, pertanto, gli stessi saranno soggetti all’imposizione in misura proporzionale prevista dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al primo quesito ad avviso dell’Istante, il Conto Corrente dovrà essere assoggettato all’imposizione in misura fissa prevista dal citato art. 13, comma 2- bis, in quanto il rapporto contrattuale che si instaurerà tra la Banca e il cliente per effetto della sottoscrizione del Conto Corrente si qualificherà – da un punto di vista sostanziale – come rapporto di conto corrente bancario.
L’istante ritiene che a sostegno di questa conclusione depongano i seguenti elementi:
il rapporto contrattuale tra la Banca e il cliente si caratterizzerà, da un punto di vista funzionale, per lo svolgimento, da parte della Banca, di un servizio di cassa in favore del cliente, consistente nell’esecuzione di operazioni di incasso e pagamento per conto di quest’ultimo;
le giacenze che costituiranno la provvista del conto saranno esclusivamente impiegate per l’esecuzione degli incarichi affidati dal cliente alla Banca, e non potranno essere vincolate al fine di ottenere la corresponsione di maggiori interessi;
il cliente avrà, in qualunque momento, la piena disponibilità del saldo a suo credito.
Si rappresenta in particolare, che il Conto Corrente consentirà ai clienti di ordinare alla Banca l’effettuazione di numerose operazioni di incasso e pagamento, quali:
prelevamenti e versamenti di denaro contante;
prelievi e pagamenti tramite carte di debito e prepagate;
bonifici;
incasso di assegni;
operazioni legate all’internet banking e al mobile banking (es., domiciliazione utenze, pagamento F24, MAV/RAV, ecc.).
Nell’ambito del rapporto di conto corrente, la Banca potrà inoltre concedere aperture di credito, consentendo ai propri clienti di effettuare operazioni di pagamento anche in presenza di un saldo contabile negativo, entro i limiti della somma pattuita con la Banca (c.d. fido bancario).
I servizi sopra elencati ricomprendono, di fatto, tutti i principali “servizi di pagamento” contemplati dalla normativa regolamentare di settore (art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), tra i quali rientrano i versamenti e i prelevamenti di denaro contante, le operazioni non legate al denaro contante (bonifici e negoziazione di assegni) e le operazioni più complesse (es., carte di pagamento ed esecuzione di addebiti diretti).
L’Istante ritiene dunque che la vasta gamma di servizi offerti tramite il Conto Corrente, nonché la funzione dallo stesso svolta, siano elementi più che idonei a qualificare il rapporto giuridico che si instaurerà tra la Banca e il cliente come rapporto di conto corrente bancario, e a determinare il conseguente assoggettamento all’imposta di bollo in misura fissa, come prevede l’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972
In relazione al secondo quesito ad avviso dell’Istante, la qualificazione dei Conti di Risparmio come depositi bancari, e il conseguente assoggettamento ad imposizione in misura proporzionale, deriva dalla circostanza che questi conti – non essendo regolati in conto corrente ai sensi degli artt. 1852 ss. c.c., e non consentendo l’espletamento di un «servizio di cassa» da parte della Banca in favore del cliente – costituiscono depositi riconducibili alla categoria dei “contratti giuridicamente distinti dal conto corrente”.
Questa conclusione – in linea con il contenuto della Circ. n. 15 del 2013 – risulta coerente:
con le esemplificazioni contenute nella medesima Circolare, che riconducono alla categoria dei contratti giuridicamente distinti dal conto corrente i ” depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggiò” (come, appunto, i Conti di Risparmio);
con i chiarimenti contenuti nella Risoluzione 11 novembre 2005, n. 160/E, secondo cui la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (i.e., l’imposizione in misura fissa) si applica “esclusivamente ai rapporti regolati in conto corrente”.
Sotto il profilo logico-giuridico, inoltre, la qualificazione dei Conti di Risparmio come depositi bancari, soggetti ad imposizione in misura proporzionale, sarebbe giustificata dalla esclusiva funzione di investimento dagli stessi svolta. In tale ottica, si ritiene dunque ragionevole che la sottoscrizione dei Conti di Risparmio e la conseguente costituzione del vincolo di indisponibilità sulle giacenze ivi depositate configuri un investimento del depositante e, come tale, debba essere tassato. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’Istante ritiene dunque che, ai fini dell’imposta di bollo, i Conti di Risparmio si qualifichino come depositi bancari e che gli stessi debbano, pertanto, scontare l’imposizione in misura proporzionale prevista dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 sul valore rilevato dalla Banca al termine del periodo rendicontato.
Parere dell’Agenzia delle entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall’istante è condivisibile.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 642 del 1972, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine gli ” Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali”.
L’imposta è commisurata su base annua in misura fissa, differenziata in considerazione della natura giuridica – persona fisica ovvero soggetto diverso – del cliente intestatario del conto corrente. In particolare, l’imposta è pari a:
a) Euro 34,20 per i clienti persone fisiche;
b) Euro 100,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La nota 3-bis all’articolo 13 citato precisa che l’estratto conto si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno, anche quando non sussista un obbligo di invio o redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
In relazione ai depositi bancari l’articolo 13, comma 2-ter, della citata tariffa, prevede che sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine le “Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (…) Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”. L’imposta è dovuta nella misura del 2 per mille annuo a decorrere dall’anno 2014.
La nota 3-ter, all’articolo 13 precisa che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
Delineato il quadro di riferimento della normativa in materia di imposta di bollo relativamente al conto corrente bancario e al deposito bancario, si rammenta che l’Agenzia con circolare n. 15 del 10 maggio 2013 ha chiarito il differente trattamento tributario dell’estratto di conto corrente bancario e delle comunicazioni relative ai depositi bancari. In tale documento di prassi è stato chiarito che: “il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un “servizio di cassa” da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista). Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.
Con riferimento alla nozione di deposito, la Banca d’Italia, con nota prot. n. 0215567/13 del 1° marzo 2013, ha chiarito che nella ‘prassi bancarià la nozione di deposito comprende:
1. i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
2. i depositi con funzione diversa da quella del punto 1. Potrebbero ricadere in questa fattispecie non solo i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente ‘di appoggiò, ecc. ) ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto.
Sulla base dei principi dettati dal codice civile e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, si precisa, dunque, che l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.
Nel diverso caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta deve essere applicata nella misura proporzionale prevista dall’articolo 13, comma 2-ter.
Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille,(attualmente 2 per mille) per le giacenze che risultano “vincolate”, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa.
Appare evidente, infatti, che, per effetto dell’accordo con il quale si dispone la segregazione, le somme vincolate perdono la funzione principale di fornire una provvista al rapporto di conto corrente.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto di conto corrente”.
Considerate le disposizioni recate dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter sopra riportati e i chiarimenti resi dall’Agenzia nella circolare n. 15 del 2013, si ritiene che l’estratto di conto corrente bancario, così come illustrato dall’istante, sia riconducibile agli atti indicati nell’art. 13 comma 2- bis, della tariffa e, quindi, soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 34,20 se il cliente è persona fisica ovvero euro 100 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica; si ritiene inoltre, che le comunicazioni relative ai Conti di Risparmio (Deposito libero, Deposito Beta, Deposito Gamma) così come illustrati dall’istante, siano riconducibili agli atti indicati nell’art. 13, comma 2- ter della tariffa e, quindi, debbano scontare l’imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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