CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2021, n. 6097
Cartella di pagamento – Contributi previdenziali omessi – lscrizione di ipoteca – Prescrizione del credito contributivo – Termine decennale – Effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo – Non sussiste – Alcun mutamento della natura del credito
Rilevato che
Con sentenza n. 2647 del 2014, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta da A.C.P. avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione ad iscrizione ipotecaria, seguita a cartella di pagamento, proposta dal medesimo P. nei confronti dell’Inps ed Equitalia Sud s.p.a. in relazione a contributi previdenziali omessi nel periodo dicembre 1994-agosto 1998;
la Corte territoriale ha osservato che l’iscrizione di ipoteca faceva seguito ad una cartella esattoriale notificata il 9.9.2002 e non tempestivamente opposta per cui, ritenuto irrilevante che il concessionario non avesse provato di aver notificato l’iscrizione di ipoteca, quanto alla prescrizione del credito contributivo preteso per effetto del decorso del termine successivamente alla notifica predetta, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 2953 c.c. che prevede il termine decennale di prescrizione per l’azione derivante da titolo esecutivo;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione A. P. sulla base di due motivi successivamente illustrati con memoria contenente anche la costituzione di nuovo difensore;
Inps ed Equitalia Sud resistono con controricorso;
Considerato che
Con i due motivi si denuncia la violazione dell’art. 2953 c.c. e dell’art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata ha ritenuto non prescritto il credito previdenziale oggetto dell’intimazione nonostante che tale atto fosse intervenuto oltre il quinquennio dalla data di notifica della cartella di pagamento che lo aveva preceduto, essendo stata notificata la cartella in data 9.9.2002 e non accertata la notifica dell’iscrizione di ipoteca; era stato precisato dal ricorrente che la mancata opposizione non aveva determinato il formarsi del giudicato, per cui il termine di prescrizione era rimasto quinquennale ai sensi dell’art. 3, coma 9, I. n. 335/1995;
i motivi sono fondati in conformità all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);
soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);
allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);
il ricorso va, quindi, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando prescritti i crediti portati dalla cartella opposta sulla cui base fu iscritta l’ipoteca ed accogliendo l’originario ricorso con conseguente ordine di cancellazione dell’ipoteca, posto che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016);
le spese dell’intero processo vanno compensate posto che la soluzione della questione affermatasi con la sentenza delle Sezioni unite n. 23397 del 2016 è successiva all’epoca di proposizione del giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritti i crediti contributivi oggetto di opposizione ed iscrizione ipotecaria; ordina la cancellazione dell’ipoteca; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.
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