CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2021, n. 8328
Tributi – Imposta di registro – Avviso di rettifica – Atto di compravendita di immobili – Rideterminazione valore di fabbricati in costruzione
Ritenuto che
T.M.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 399/3/16 depositata il 25 agosto 2016 che aveva annullato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso con la quale, in accoglimento del ricorso del contribuente, era stato annullato l’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’atto di compravendita con cui alienava due fabbricati in corso di costruzione.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per mancata esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, su cui si fonda la decisione, in riferimento all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
La decisione della CTR recherebbe una motivazione soltanto apparente in quanto si sarebbe limitata a riprodurre integralmente e pedissequamente l’atto di appello dell’Ufficio e non conterrebbe una autonoma valutazione, perciò rivelandosi inidonea a esporre il percorso logico adottato dal giudice per addivenire alla decisione.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 in correlazione all’art. 2697 cod. civ. in quanto il giudice d’appello avrebbe deciso in violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio. La sentenza impugnata, infatti, avrebbe accolto l’appello dell’Amministrazione confermando l’avviso di rettifica, senza che essa, a fronte delle contestazioni mosse dalla contribuente e condivise dal giudice di prime cure, avesse fornito la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’utilizzazione criteri di valutazione prescelti, e la comparabilità degli immobili oggetto dell’avviso di rettifica con quelli presi a raffronto dall’Ufficio.
In particolare, essendo gli immobili compravenduti ancora in corso di costruzione, non sarebbe stato possibile confrontare il prezzo con quello degli immobili di comparazione dei quali non era precisato lo stato di completamento.
Con il terzo motivo, si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. in quanto, recependo in toto l’atto di appello dell’Agenzia, la CTR non avrebbe valutato le doglianze svolte dal contribuente in ordine alla mancata considerazione della circostanza che l’immobile compravenduto era in corso di costruzione (essendo costituito solo della struttura in cemento armato e della “tampognatura”), alla mancata specificazione della omogeneità delle caratteristiche degli immobili presi a comparazione, alle stime prodotte dal contribuente. Tali elementi erano stati infatti ritenuti determinanti dal giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Infatti, «in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato» (Sez. Un., n. 642 del 2015, Rv. 634091-01)
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive. (Sez. 6-2, n. 22562 del 2016, Rv. 641641-01).
Nella specie, la CTR nel trasporre l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate nel contenuto della sentenza, ha implicitamente accolto e fatto proprie le argomentazioni svolte dall’Ufficio, sicché la motivazione non risulta né inesistente né meramente apparente.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
Sostiene il contribuente che l’Agenzia non avrebbe assolto all’onere della prova su di essa gravante dimostrando che gli immobili oggetto degli atti assunti a comparazione avevano caratteristiche simili e che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare le doglianze del contribuente, in particolare la circostanza che gli immobili oggetto dell’avviso di rettifica erano in corso di costruzione.
A fronte dell’indicazione del criterio utilizzato dall’Ufficio per operare la rettifica, grava sul contribuente l’onere di contestarne la corretta applicazione e ove tale criterio sia, come nella specie, quello comparativo, egli deve dimostrare che la valutazione estimativa dell’Agenzia è stata effettuata con riguardo a beni non comparabili con quelli oggetto dell’atto rettificato, in quanto in diverso stato di realizzazione, o diversamente rifiniti.
Nella specie, il contribuente si è limitato a sostenere che gli immobili oggetto dell’atto impugnato erano in corso di costruzione senza dimostrare specificamente l’eterogeneità dei beni presi a raffronto e la conseguente incomparabilità dei medesimi con quello oggetto dell’atto impugnato. Di contro, la CTR ha dato atto che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione aveva fornito una dettagliata descrizione dei beni assunti a comparazione e che dalla semplice lettura degli atti ad essi relativi emergeva che tali beni avevano le stesse caratteristiche di quello oggetto del giudizio, tenuto conto anche che, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986, è sufficiente che si tratti di beni simili e non necessariamente uguali. Il giudice d’appello ha altresì preso in considerazione il computo metrico presentato dal contribuente, affermando che la CTP aveva errato nel fondare la propria decisione proprio su tale elemento il quale non costituiva una perizia giurata e, comunque, non aveva effetti vincolanti.
La valutazione operata dalla CTR in ordine alla sufficienza della descrizione degli elementi di valutazione utilizzati dall’Amministrazione per la rettifica costituisce frutto di un accertamento che è riservato al giudice di merito e che non è sindacabile in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.500, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
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