CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19323 – Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio