AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 gennaio 2022, n. 8
L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione da IVA si applica se l’istante non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante rappresenta che, con convenzione del 27 giugno 2018, ha affidato ad una banca italiana la gestione del servizio di tesoreria e cassa, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2023.
L’Istante precisa che il servizio affidato ha per oggetto “lo svolgimento da parte dell’affidatario concessionario … di tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori” (articolo 2, primo comma, della convenzione);
L’Istante chiarisce che non si è mai avvalso del servizio di custodia di titoli e valori, conseguentemente la banca non ha mai svolto tali attività e che l’articolo 13 della convenzione in oggetto prevede che “per le spese tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA se dovuta”.
L’Istante riferisce che il concessionario del servizio, dopo aver emesso per i corrispettivi incassati nei primi anni di gestione fatture esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’anno 2020 ha invece emesso fattura assoggettando l’operazione ad IVA, ritenendo che l’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori potesse giustificare, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell’esenzione.
L’Istante chiede di conoscere il corretto trattamento, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dei corrispettivi che è chiamato a corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula della convenzione relativa al periodo 01.07.2018 – 31.12.2023.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il servizio di custodia di titoli e valori sia accessorio rispetto al servizio principale di tesoreria e considerato che le prestazioni accessorie ad operazioni principali esenti sono soggette, ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n.633 del 1972, allo stesso trattamento fiscale previsto per l’operazione principale, il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1), del suddetto d.P.R. dovrà essere riconosciuto anche all’operazione accessoria.
L’Istante asserisce, altresì, che la Corte Giustizia UE (Causa C-463/16 del 18/01/2018) ha statuito che una prestazione unica, pur composta da elementi distinti, l’uno principale e l’altro accessorio, vada tassata alla sola aliquota di imposta sul valore aggiunto applicabile a detta prestazione unica, determinata in funzione dell’elemento principale, quindi, nel caso di specie, l’esenzione applicabile al servizio di tesoreria si estende anche al servizio accessorio di tenuta titoli.
In virtù delle predette argomentazioni, nella fattispecie in esame tutte le operazioni svolte dal concessionario del servizio di tesoreria in favore del Comune saranno esenti da IVA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per ” le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA ” le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”.
L’articolo 1 della convenzione in esame (rubricato “Oggetto della convenzione”), stipulata dal Comune istante con l’Istituto di credito, ha per oggetto “la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune … ,, così come disciplinato dal D. Lgs. 367/2000, dal regolamento di contabilità nonché dalla presente convenzione, da parte di soggetto abilitato per legge alla gestione del servizio di che trattasi”. Il successivo articolo 2 (rubricato ” Oggetto del servizio”) prevede che: “il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto lo svolgimento da parte dell’affidatario concessionario di tutte le attività previste dal predetto testo unico, cioè tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori nonché ogni adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto vigente, dai regolamenti del Comune o da norme pattizie (…)”.
Infine, all’articolo 13 della convenzione (rubricato ” Corrispettivo e spese di gestione”) è stabilito che “per le spese di tenuta conto relative al servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il corrispettivo annuo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA se dovuta”.
Nel caso di specie, occorre considerare, come affermato dall’Istante e qui assunto acriticamente, che la Banca concessionaria ha finora fornito esclusivamente quelle prestazioni di servizio previste dal citato art. 2 della convenzione ovvero il servizio di ” riscossione delle entrate” è “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, ” l’istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito”.
Tenuto conto che le suddette prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, si ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla Banca sia esente da IVA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- IVA - Articolo 3, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 (obbligo di fare o di non fare) o Articolo 10, comma 1, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) -…
- IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48674 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario",…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17010 depositata il 13 agosto 2020 - In tema d'imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell'art. 66, comma 6- bis, d. l. n. 331 del 1993,…
- IVA - Esenzione attività di intermediazione valori mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972 - Risposta n. 299 del 26 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Ammissibile l’impugnazione incidentale tardi
La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8486 depositata il 28…
- Nel rito c.d. Fornero non costituisce domanda nuov
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10263 depositat…
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…