INAIL – Nota 26 luglio 2022, n. 7362
Società tra Professionisti Albo Avvocati. Adeguamenti al sistema di profilazione
L’art. 10, intitolato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”, della legge 183/2011, come modificato dall’art. 9-bis della legge 27/2012, ha previsto ai commi da 3 a 9 la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio di attività professionali.
Con il decreto 8 febbraio 2013, n. 34 è stato adottato il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183″.
A seguito del quadro normativo descritto, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti, oltre che dai professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della legge n. 12/1979 e da professionisti iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne abbiano dato comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro, anche dalle società tra professionisti, che devono comunque essere iscritte in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
L’Istituto a partire dal 2017 ha rilasciato nuove profilazioni per le Società tra professionisti Albo consulenti del lavoro (NOTA 1) e Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili (NOTA 2) in accordo e su specifiche richieste, rispettivamente, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ciò premesso, anche a seguito di richieste pervenute da alcuni avvocati, lo scrivente Istituto ha provveduto ad adeguare il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega tra cui l’autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL.
Pertanto, analogamente a quanto già effettuato per i Consulenti del lavoro e per i Dottori commercialisti si espongono le principali caratteristiche tecniche della nuova profilazione.
Premesso che la comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro rimane in carico ai soci professionisti della STP e che sono previsti una serie di obblighi, a tutela del cliente, volti a far sì che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa, si ritiene analogamente a quanto avviene per gli altri Ordini, che i controlli sui predetti requisiti debbano essere riservati al Consiglio Nazionale Forense.
Ai fini del rilascio delle abilitazioni, saranno necessari i seguenti dati, da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici dell’Inail:
1. generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, al quale compete l’onere di presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
2. denominazione sociale della società, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
3. Pec della società (depositata presso il registro imprese);
4. numero e data di iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
5. la dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
6. Il numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail.
L’abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda. In caso di variazione del legale rappresentante sarà altresì prevista la funzionalità di “subentro”.
Il soggetto cui è rilasciata l’abilitazione dovrà provvedere ad abilitare sotto la sua responsabilità:
– i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail nonché i dati relativi alle comunicazioni agli ITL di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12/1979 dei singoli soci professionisti da inserire per la loro abilitazione da parte del legale rappresentante al momento della presentazione della domanda;
– gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che secondo l’art. 5 del regolamento possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti. Tale circostanza deve essere resa esplicita con apposita dichiarazione del legale rappresentante al momento del rilascio delle abilitazioni;
– se stesso in qualità di socio professionista, ove ricorra tale circostanza.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni rimarrà in capo al legale rappresentante della STP.
Anche in questo caso è stata prevista la funzionalità di “subentro” di un legale rappresentante, in caso di variazione.
Procedura di rilascio delle credenziali
Il rilascio delle abilitazioni è decentrato sulle Sedi e affidato all’operatore Internet attraverso la sezione Strutture del Cruscotto di abilitazione ai servizi online.
Al riguardo si precisa che è stato predisposto il modulo di abilitazione riguardante le Società tra professionisti iscritte all’Albo degli Avvocati (all.1). Il modulo per la variazione del legale rappresentante della STP-Albo Avvocati è lo stesso predisposto per la variazione del legale rappresentante della STP-Albo consulenti del lavoro e Albo dottori commercialisti ed esperti contabili (all. 2). Entrambi sono pubblicati in www.inail.it Atti e documenti>Moduli e modelli.
Il flusso operativo per il rilascio delle abilitazioni è quello consueto.
L’operatore internet di Sede abilita il legale rappresentante tramite il codice fiscale. Il legale rappresentante abilita i soci professionisti, inserendo nell’applicativo cognome e nome, codice fiscale, iscrizione all’Albo e la comunicazione agli Itl. Ovviamente devono essere indicati i soci professionisti legittimati ad effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail. Gli utenti da abilitare devono essere in possesso di credenziali dispositive.
Ciascun socio, inoltre, potrà inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa (tutti i soci avranno gli stessi “privilegi” di accesso e di gestione delle deleghe).
Il legale rappresentante provvede ad abilitare anche gli ausiliari, cioè i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell’applicativo cognome e nome, codice fiscale di ogni soggetto. Anche questi possono agire sull’intero pacchetto di deleghe riferito alla STP.
Si precisa che uno stesso soggetto identificato dal codice fiscale potrà essere contestualmente abilitato ad agire in qualità di socio professionista di una STP per i clienti in delega alla società e in qualità di libero professionista per i clienti in delega a se stesso. In tali casi l’utente dovrà selezionare il ruolo con il quale vuole agire.
Le utenze rilasciate alle STP, sono abilitate ai medesimi servizi previsti per le utenze attualmente esistenti rilasciate ai singoli professionisti (codice fiscale alfanumerico). Pertanto, le utenze rilasciate alle STP iscritte nella sezione speciale degli Albi degli Avvocati, saranno abilitate ai medesimi servizi previsti per l’attuale profilo “Avvocati” rilasciato ai singoli professionisti.
Il manuale per i legali rappresentanti delle STP è pubblicato alla voce “Guida operativa” dell’apposita sezione dei servizi online “Gestione utente >Gestione utenti profili”.
Gestione deleghe e servizi relativi al Libro unico del lavoro (LUL)
La gestione delle deleghe così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL:
1. in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alle STP medesima.
2. nell’ambito della medesima procedura telematica è dichiarata l’acquisizione e la cessazione dei datori di lavoro in delega alla STP. Detta dichiarazione di acquisizione o cessazione di delega è riferita alla STP e non al singolo professionista;
3. in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.
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Note:
(1) Circolare n. 35 del 13 settembre 2017.
(2) Circolare n. 15 del 6 giugno 2019.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Circolare 06 giugno 2019, n. 15 - Società tra professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo STP (società tra professionisti) Albo dei dottori…
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