Corte di Cassazione ordinanza n. 21947 depositata l’ 11 luglio 2022
giudicato esterno
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica nei confronti della società S. Srl “La Residenza A.”, esercente attività alberghiera, emetteva avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap per il 2006, con cui, in relazione alle formule di alloggio praticate e alla ripartizione dei periodi di alta e bassa stagione, come rilevati dalle ricevute fiscali acquisite, procedeva, al netto delle cd. presenze intermediate (ossia, quelle derivanti da convenzioni con tour operator e agenzie di viaggio), alla ricostruzione dei ricavi d’impresa, accertando maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, che riprendeva a tassazione. Rimasta senza esito la procedura di accertamento con adesione, il ricorso della contribuente avverso l’avviso era parzialmente accolto dalla CTP di Salerno, che riduceva l’ammontare dei maggiori ricavi. La
sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe.
S. Srl “La Residenza A.” ricorre per cassazione con sei motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., omessa pronuncia in ordine alla denunciata insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39, primo comma, d), d.P.R. n. 600 del 1973, attesa la presenza di una contabilità analitica e puntuale e la carenza di presunzioni, gravi precise e concordanti.
1.1 Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 posto che la contabilità era regolare e non sussistevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, avendo l’Ufficio svolto un accertamento induttivo puro basato “su medie e percentuali del tutto ipotetiche.
2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
2.1 Occorre premettere che la CTR ha richiamato, e fatto proprie, le motivazioni rese dalla CTP evidenziando che «le stesse presentano motivi in fatto e diritto che legittimano, ampiamente, le conclusioni volute dai primi giudici» e ha accompagnato detto rinvio con un autonomo e specifico apprezzamento posto che il giudice d’appello ha rilevato che «gli stessi facendo riferimento ai rispettivi calcoli prodotti dalle parti, chiariscono in maniera definitiva le singole tipologie oggetto di contestazione ivi tenuto conto della suddivisione della stagione alberghiera e delle relative presenze in base ai servizi resi, giungono a delle conclusioni che parte appellante non riesce a contestare anche perché effettuate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente».
2.2 Le censure, pertanto, non tenendo in alcuna considerazione le statuizioni della CTP – che costituiscono parte integrante della sentenza d’appello –, già per tale sola ragione sono inammissibili.
2.3 In ogni caso, dalla decisione – e dalle porzioni di sentenza di primo grado riprodotte sia nel ricorso che nel controricorso – emerge chiaramente che il giudice di merito ha rilevato incongruenze tra le comunicazioni ufficiali rese all’ente provinciale e i prezzi praticati, non rispondenti alle tariffe previste, tant’è che la ricostruzione è stata operata proprio in base ai dati forniti dalla stessa parte, sicché resta esclusa sia l’omessa pronuncia, sia la contestata violazione di legge.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. per essere la motivazione meramente apparente avuto riguardo ai prezzi praticati dalla parte nelle varie stagioni e alla durata dell’alta stagione, da aprile ad ottobre.
3.1 Il motivo è inammissibile.
Valgono, sul punto, le considerazioni già espresse ai punti 2.1. e 2.2.
La CTR, del resto, si è esplicitamente riferita «ai rispettivi calcoli prodotti dalle parti», che chiariscono la «suddivisione della stagione alberghiera e delle relative presenze in base ai servizi resi», la cui attendibilità trae fondamento dalla circostanza che tali conclusioni si fondano sui «dati forniti dallo stesso contribuente», dimostrando così di aver esplicitamente considerato le censure della parte.
4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. con riguardo al giudicato, favorevole, formatosi con riguardo alla ripresa per l’anno 2007.
4.1 Il motivo è infondato.
L’invocata decisione, infatti, è inidonea a produrre gli effetti di giudicato nel presente giudizio riguardando una diversa annualità d’imposta e non anche il “medesimo rapporto giuridico”.
La ripresa, infatti, è strettamente ancorata alle attività realizzate nelle singole annualità – prezzi praticati, clientela, ripartizione del periodo in diverse stagionalità -, come tali prive del carattere “di esecuzione prolungata”, né riferite a fatti ad “efficacia permanente o pluriannuale” (v. Cass. n. 38950 del 07/12/2021, che ha precisato che «la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità»).
5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sul dedotto errore di calcolo del numero delle presenze non intermediate ed aver considerato le presenze gratuite in 32 anziché 249, come già affermato anche dall’Ufficio in sede di contraddittorio durante la procedura di accertamento con adesione, nonché sull’entità dei ricavi dichiarati in relazione alle presenze non intermediate.
5.1 Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 5 c.p.c., omesso esame in relazione ai lamentati errori di calcolo.
6. I motivi, che per ragioni di connessione logica possono essere esaminati unitariamente, vanno integralmente disattesi.
6.1 In primo luogo, va richiamato, anche qui e per entrambi i profili dedotti, quanto su evidenziato ai punti 1. e 2.2. e ciò, tanto più che, con riferimento particolare alle presenze non intermediate, come risulta dalla sentenza di primo grado, il giudice aveva affermato (pag. 4 del ricorso) “le presenze non intermediate ammontano a 5.518 considerato che le gratuità rinvenute nella documentazione sono 32”, statuizione che rivela la consistenza dell’accertamento in fatto, ancorato alla documentazione prodotta ed esaminata, operato in primo grado e fatto proprio dal giudice d’appello, che ha espressamente ribadito la correttezza dei calcoli effettuati in primo grado.
Quanto alle affermazioni rese, in ipotesi, in sede di accertamento con adesione – deduzione comunque carente per autosufficienza – va poi escluso che esse rilevino come prova o come riconoscimento dei fatti, rientrando nell’alveo delle attività dirette a comporre le rispettive posizioni in via anticipatoria rispetto all’instaurazione della lite.
6.2 Il sesto motivo, inoltre, è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. trattandosi di appello promosso successivamente all’11 settembre 2012 ed avendo la CTR deciso, in termini espliciti, sulla base delle stesse circostanze considerate dal giudice di primo grado.
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna S. Srl “La Residenza A.” al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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