Agenzia delle Entrate – Risposta n. 364 del 4 luglio 2022
IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Gestione di fondi comuni d’investimento – Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell’Advisor – Concessione in uso di un software – Articolo 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA SRL (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) rappresenta di essere una società di diritto italiano attiva nei servizi di Risk Management resi ad intermediari finanziari vigilati e, in particolare, a gestori di fondi d’investimento alternativi di Private Equity, Venture Capital, Private Debt e Real Estate, svolti servendosi di un software sviluppato direttamente dalla società e denominato “Alfa RM “.
L’Istante riferisce di svolgere le predette funzioni nelle modalità seguenti:
- in regime di delega da parte delle Società di Gestione del Risparmio (SGR);
- come servizio di consulenza tramite supporto operativo al personale interno delle stesse SGR;
- in regime di sub-delega nell’ambito di un incarico ricevuto non direttamente da una SGR, ma da un altro soggetto a cui la SGR ha delegato parte delle proprie funzioni, che quest’ultima a propria volta delega all’Istante, limitatamente all’ambito di Risk Management.
Richiamando varie risposte ad istanze di interpello con le quali l’Amministrazione finanziaria si è espressa su diversi profili qualificanti l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 (in seguito, “Decreto IVA”) in particolare, le risposte n. 375 del 2020, n. 372 del 2020, n. 628 del 2020, n. 527 del 2021, l’Istante chiede se le attività sopra descritte e sotto schematicamente sintetizzate, rientrino nell’esenzione in commento:
- delega della Funzione Risk Management o Consulenza operativa al personale interno della medesima Funzione (quesito1);
- sub-delega della Funzione di controllo (quesito 2);
- concessione in licenza del Software Alfa RM a SGR di fondi d’investimento alternativi – FIA (e più in generale, fondi comuni d’investimento secondo la disciplina specifica) (quesito 3).
Secondo quanto riferito dal Contribuente, si tratta di un software sviluppato internamente, utilizzabile esclusivamente per la gestione di fondi comuni di investimento potendo espletare le proprie funzioni grazie alla collaborazione del personale delle SGR clienti e attraverso i dati forniti da queste. Il Software Alfa RM (in breve anche “Software”) ricomprende anche la struttura del database su cui poggia e mette a disposizione:
- il Modulo Portfolio Management: recepisce, archivia, organizza e mostra all’utente finale le informazioni riguardanti i Fondi gestiti e le posizioni all’interno dei portafogli;
- il Modulo Risk Management: consente di svolgere le analisi e le attività proprie della Funzione Risk Management per quanto riguarda i Fondi gestiti, crea dei report automatici e permette di svolgere simulazioni di rischio e performance.
Il contratto è unico e il cliente, che delega la Società o che ne richiede la consulenza operativa, acquista anche la licenza del Software (evidenziato in fattura), che il personale della Società utilizza per svolgere il proprio incarico.Il Contribuente non allega alcun fac simile di contratto relativo alle 3 fattispecie oggetto dei quesiti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società rappresenta che, nel rispetto delle disposizioni di settore, nell’esercizio della propria attività, le SGR possono delegare a soggetti esterni lo svolgimento di funzioni operative essenziali, quali le funzioni aziendali di controllo ( Risk Management, Compliance e Internal Audit), purché siano rispettate specifiche condizioni.
Nel caso di specie, il Contribuente, in qualità di out-sourcer, ritiene di essere adeguato allo svolgimento dell’attività di Risk Management in regime di esternalizzazione, considerate la sua provata esperienza e competenza in materia.
Parimenti, le SGR che mantengono il personale interno per lo svolgimento della Funzione Risk Management si avvalgono della consulenza operativa della Società per supportare tale personale ed eseguire le attività normativamente previste per la Funzione medesima.
L’Istante ritiene che, da un punto di vista sostanziale, la consulenza che presta è del tutto analoga sia nel caso la SGR opti per l’esternalizzazione, sia nel caso la SGR si avvalga del solo supporto operativo al personale internalizzato.
Più nel dettaglio, con riguardo al quesito 1 – delega della FunzioneRisk Management o consulenza operativa al personale interno della medesima Funzione, la Società ritiene che tale attività rientri nei servizi strettamente connessi all’esercizio del fondo e come tale possa essere ricondotta tra “la gestione di fondi comuni di investimento“, esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 1), del Decreto IVA.
A supporto di tale interpretazione, l’Istante richiama la nozione di gestione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria nella causa C-169/04 del 4 maggio 2006 (” tutti i servizi strettamente connessi all’esercizio del fondo, vale a dire alla determinazione della politica di investimento, di acquisto e di vendita dei patrimoni“) e la sentenza 2 luglio 2020, causa C-231/19, BlackRock Investment Management (UK) Ltd (i servizi “di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di valutazione dei rischi, di controllo del rispetto della normativa e di esecuzione delle operazioni corrispondono a fasi successive, tutte parimenti necessarie alla realizzazione in condizioni adeguate delle operazioni di investimento“).
Per quanto attiene il quesito 2 – sub-delega della Funzione di controllo , l’Istante ritiene che, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni richieste dalle norme di settore, secondo cui il soggetto delegato può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate purché:
- il gestore abbia fornito il previo consenso alla subdelega;
- il gestore abbia informato preventivamente la Banca d’Italia;
- siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dallo Regolamento di attuazione di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.
Il Contribuente, inoltre, a sostegno della propria tesi, richiama la risposta all’istanza di interpello n. 628 del 2020, riguardante una fattispecie ritenuta affine a quella in commento. Atteso che si tratta di adempimenti indispensabili per l’attività di gestione di fondi di investimento e che non rileva la qualifica soggettiva del prestatore, considera che il regime della sub-delega non fa venir meno il riconoscimento dell’esenzione IVA.
Infine, per quanto attiene il quesito 3 (concessione in licenza del software Alfa RM, sviluppato internamente), l’Istante è del parere che la tesi giurisprudenziale unionale, che tendeva ad escludere le prestazioni materiali o tecniche dalle esenzioni di cui all’articolo 135 della direttiva IVA, non possa essere interpretata in senso assoluto al fine di escludere a priori dall’esenzione qualsiasi servizio informatico.
Il software Alfa RM ha, secondo la Società, un contenuto intellettuale e di conoscenze imprescindibilmente connesso ai fondi comuni di investimento, tale per cui non può essere paragonato ad un mero servizio informatico perché, per le modalità di elaborazione dei dati ed i servizi offerti, ha in sé un contenuto concettuale specifico ed esclusivo per la gestione dei rischi dei FIA, che permette al fruitore (SGR) di gestire le sue attività di risk management, sebbene esternalizzate, di mantenere al contempo su questa funzione la responsabilità e la capacità di internalizzarla in ogni momento e di controllare su base continuativa i servizi forniti dall’out-sourcer, in aderenza alle prescrizioni contenute nell’articolo 50 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF.
Inoltre, quando la Società opera in regime di delega di Funzione, il proprio personale svolge le attività delegate attraverso e con l’ausilio del suddetto software, ideato e realizzato esattamente a questo scopo.
Sul punto, da ultimo, l’Istante richiama la giurisprudenza comunitaria formatasi negli anni relativa a fattispecie ritenute affini a quella oggetto della presente istanza (sentenza del 5 giugno 1995 nella causa C-2/97, punto 37; sentenza del 2 luglio 2020 nella causa n. C-231/19 – Blackrock Investment Management; – sentenza del 17 giugno 2021 nelle cause riunite n C-58/20 e C-59/20). Conseguentemente la Società ritiene che anche la concessione in licenza del Software Alfa RM, in quanto servizio essenziale relativo (rectius, intrinsecamente connesso) alla “gestione di fondi comuni di investimento“. sia esente ai sensi dell’articolo10, comma 1, del Decreto IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini che qui interessano, si evidenzia che questa Agenzia ha già chiarito con diversi documenti di prassi, tra cui quelli richiamati dall’Istante, (cfr. risposte n. 628 del 2020, n. 571 del 2021, n. 631 del 2021, n.104 del 2022) i principi e i criteri cui attenersi per l’individuazione dei servizi riconducibili nell’ambito della “gestione di fondi comuni di investimento“, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, cui spetta l’esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto IVA, nonché i principi e i criteri cui attenersi per stabilire se le prestazioni di consulenza fornite da un Advisor (soggetto terzo) nei confronti di una società di gestione di fondi comuni d’investimento possano rientrare nell’ambito della medesima esenzione.
A seguito della presentazione dell’interpello in oggetto, la risposta n. 206 del 2022, richiamando precedenti risposte, ha fornito precisazioni in merito a due quesiti, vertenti sulla ricorrenza delle condizioni rilevanti affinché il servizio di consulenza reso da un Advisor sia esente da IVA ovvero:
- la riconducibilità, sotto il profilo oggettivo, dei servizi di consulenza resi dal soggetto terzo tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA;
- la riferibilità dei predetti servizi a fondi comuni di investimento equiparabili, sotto il profilo soggettivo, agli OICM destinatari della predetta previsione esentativa.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la citata risposta chiarisce che i servizi forniti da un gestore esterno possono rientrare nell’esenzione in commento quando formano “un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento” (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, relativa alla causa C-169/04; sentenza del 19 luglio 2012 relativa alla causa C-44/11, sentenza del 13 marzo 2014, relativa alla causa C-464/12; sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20).
Tali principi sono ripresi nella Linea guida risultante dalla 109a riunione del Comitato IVA del 1° dicembre 2017. Documento B – taxud.c.1(2018)3869725 – 949, oltre che chiariti dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 marzo 2013, relativa alla causa C-275/11, richiamata nella sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20.
Si può pertanto ritenere che le tipologie di servizi consulenziali resi da un Advisor possano essere ricondotti sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento – esenti da IVA – quando tra queste prestazioni e l’attività propria della SGR esiste un nesso intrinseco, “di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23).“
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, concernente la riferibilità dei servizi di gestione ai fondi comuni di investimento, tornano applicabili i chiarimenti già forniti con la risposta n. 628 del 2020. Pertanto, sono esenti da IVA ai sensi all’articolo 10, primo comma, n. 1) del Decreto IVA solo i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento effettivamente equiparabili agli OICVM, secondo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale e richiamati nella citata risposta n. 628 (cfr. anche risposta n. 631 del 2021).
Tali principi sono peraltro ripresi dal documento del Comitato IVA citato (taxud.c.1(2018)3869725 – 949).
Tanto premesso, in merito al quesito 1, l’Istante chiede di sapere se siano esenti da IVA i servizi di consulenza resi direttamente, in qualità di out-sourcer, ai propri clienti. Al riguardo si ritiene che tali servizi rientrino nell’esenzione in commento se resi con assunzione diretta della responsabilità e a condizione che siano forniti in relazione alla gestione di “fondi comuni di investimento“, nell’accezione declinata nella risposta n. 628 del 2021.
Tuttavia, per quanto riguarda i servizi resi in “co-sourcing“, ovvero come supporto operativo al personale interno delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione ovvero se tali servizi, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA (cfr. risoluzione n. 114/E del 2011).
Sul punto, la risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E, in relazione ai fondi comuni di investimento, riprendendo un orientamento espresso dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 giugno 1995, causa C-2/97 e 13 dicembre 2001, causa C-235/00, precisa che la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche imponibili è connessa al grado di responsabilità che la società terza assume per i servizi resi.
Tale principio interpretativo, che valorizza il livello di responsabilità dell’Advisor come elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi, è suscettibile di trovare applicazione anche in relazione ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento. Con riferimento al caso di specie, pertanto, occorre verificare in concreto se la predetta responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici oppure se si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni per le quali è prevista l’esenzione. Verifica che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in questa sede.
Analoghe considerazioni valgono in merito al quesito 2, relativo alle ipotesi in cui l’Istante presta le attività riguardanti il risk management in regime di “sub-delega” per conto di società a loro volta delegate in via diretta dalle SGR.
Si osserva che, alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, i cui principi sono stati fatti propri dalla prassi di questa Agenzia, quando le prestazioni rese sono qualificabili come servizi di “gestione” relativi a fondi comuni d’investimento, il prestatore dei servizi può essere un soggetto terzo rispetto al gestore.
Anche in tal caso, tuttavia, rileva il profilo attinente alla responsabilità (in tal caso, dell’Istante) per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi al fine di valutare in concreto, alla luce delle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi stipulati, se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione in commento ovvero se, concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad IVA.
Da ultimo, con riguardo al quesito 3, relativo alla concessione in uso del Software, si fa presente che l’evoluzione della giurisprudenza della CGUE sul tema della concessione del diritto d’uso di un software è ripresa dalla stessa Corte nella sentenza del 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20 (citata dallo stesso Istante).
Già nella sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management UK (C-231/19), sebbene relativa ai servizi di controllo delle prestazioni e dei rischi, forniti da un terzo a società di gestione di fondi da (o mediante) una piattaforma informatica (costituita da “una combinazione di hardware, software e risorse umane“), la Corte non esclude a priori tali servizi dall’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva IVA.
Con la sentenza del 17 giugno 2021, la CGUE conclude che “…la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove (n.d.r. presenti) un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e (n.d.r. sia fornito) esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate“.
Con riguardo al caso di specie, secondo quanto dichiarato dal Contribuente, per tutte le prestazioni di consulenza specialistica resa si avvale di un proprio software ” utilizzabile esclusivamente per la gestione di fondi comuni di investimento“, stipulando un unico contratto con cui il cliente ne acquista anche la licenza. Si tratta ovviamente di una verifica di fatto (e tecnica), che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente. L’affermazione dell’Istante sull’uso esclusivo del Software è dunque qui assunta acriticamente.
Alla luce dei principi espressi nelle sentenze della CGUE sopra richiamate, si ritiene che il servizio di concessione del diritto d’uso del software Alfa RM, se fornito dall’Istante esclusivamente per la gestione di fondi comuni d’investimento e qualora presenti un nesso intrinseco per la gestione dei fondi medesimi, possa essere considerato “specifico” a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE, come recepito ad opera dell’articolo 10, comma 1, 1) del Decreto IVA, ferma restando ogni considerazione, come sopra esposta, in merito al grado di responsabilità del prestatore di servizi.
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