Corte di Cassazione sentenza n. 22680 depositata il 20 luglio 2022 – Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci: (a) in tanto, perché il principio si pone “a valle” della questione preliminare di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione; (b) quindi, giacché, in quel caso, l’atto di appello fu integralmente trascritto, ai fini dell’autosufficienza della censura