Corte di Cassazione ordinanza n. 25608 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini dell’iva, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva iva. In ogni caso si tratta di un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto  passivo sono strettamente connessi  a tal punto da formare, oggettivamente,  una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso