CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2022, n. 33893 – Ai sensi dell’art. 5 comma 2 1. n. 142 del 2001 il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo “trascina” con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore