La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26818 depositata il 19 settembre 2023, intervenendo in tema di accertamento con adesione, ha ribadito che “… una volta che sia stato definito l’accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale (cfr. Cass. n. 25497 del 2022, Cass. n. 15980 del 2020, Cass. n. 10086 del 2009).
L’adesione al processo verbale di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando la facoltà allo stesso riconosciuta, aderisce all’integrale contenuto del processo verbale relativamente ai rilievi in tema di imposte sui redditi ed IVA, definendo la propria posizione prima ancora dell’emissione dell’atto di accertamento, con il vantaggio che, a fronte della mancata instaurazione di un vero e proprio contraddittorio con l’Ufficio, nonché della mancata emissione di un avviso di accertamento, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento vengono ridotte; il legislatore ha precisato che l’adesione del contribuente riguarda il processo verbale di constatazione che consenta l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’art. 41-bis del decreto del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972; …”
La vicenda ha riguardato una società cancellata dal registro delle imprese, la quale, dopo due anni dalla cancellazione, veniva sottoposta a verifica fiscale per controllare l’adempimento delle disposizioni fiscali in materia di imposte sui redditi, IVA ed altri tributi per l’anno 2010. A seguito di tale verifica veniva emesso un processo verbale di constatazione, consegnato all’ex liquidatore della società, con il quale si contestavano deduzione di costi fittizi dalle basi imponibili IRES ed IRAP ed indebita detrazione di IVA. L’ex liquidatore presentava un istanza di adesione al p.v.c. ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate emetteva due distinti atti di definizione – l’uno intestato alla N. s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 21.12.2012), nella qualità di società consolidante, l’altro alla R. s.r.l., nella qualità di società consolidata, con i quali chiedeva il pagamento di maggiori IRES, IRAP e IVA, con relative sanzioni. L’ex liquidatore della rispettive società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I ricorrenti deducevano, in particolare, la nullità degli atti impugnati per avere l’Ufficio liquidato l’IVA in violazione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, posto che l’adesione al p.v.c. presuppone che i rilievi possano essere oggetto di un accertamento parziale, da escludersi nella specie poiché la contestazione concerneva un’ipotesi di abuso del diritto, nonché per violazione del principio del legittimo affidamento, avendo parte contribuente confidato nel contenuto del p.v.c. il quale prevedeva la possibilità di aderire con riferimento ai rilievi in materia di IRES ed IRAP.
I giudici di prime cure, dopo aver riunito i ricorsi, accolsero le doglianze annullando gli atti di definizione. L’Agenzia proponeva appello. I giudici di appello ribaltavano la sentenza impugnata, in quanto ritennero non impugnabili gli atti di definizione. I contribuenti impugnarono la sentenza di secondo grado proponendo ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.
I giudici di legittimità hanno ritenuto non applicabile al caso di specie il principio di diritto espresso dalla Cass. n. 29036 del 2021 (conf. Cass. n. 4566 del 2020) secondo cui “… poiché l’accertamento parziale è connotato dalla contestazione di un maggior debito di imposta, senza che emerga alcuna attività di tipo valutativo da parte dell’Amministrazione finanziaria (profilo che, invece, attiene all’atto di accertamento ordinario), è escluso dalla procedura di adesione tutto ciò che, pur inserito all’interno del processo verbale, non ha alcuna attinenza con quanto può formare oggetto di immediata adesione, sicché non possono essere fatte oggetto di adesione tutte quelle indicazioni che, se pur inserite nel processo verbale di constatazione, necessitano di una ulteriore attività istruttoria da parte dell’Ufficio. …”
Il Supremo consesso ha ritenuto inammissibile il ricorso anche per il consolidato orientamento espresso dalla stessa Corte in base al quale “… nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore (ex plurimis, Cass. n. 23365 del 2019). In linea con tale orientamento e con riferimento alla fattispecie in esame, si è poi affermato che l’accertamento con adesione da parte dell’ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all’emanazione dell’atto impositivo è valido ed efficace e determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato tra le parti, risultando conseguentemente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del Fisco, fino all’integrale pagamento dell’obbligazione scaturente dal concordato (Cass. n. 26109 del 2020). …”
Pertanto per i giudici di piazza Cavour una volta sottoscritto l’accertamento con adesione non è più possibile impugnarlo ad eccezione, come affermato dall’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 2023, che ha ammesso l’impugnazione dell’accertamento con adesione nella ipotesi in in vi siano errori nella fase di liquidazione.
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