Il giudice di appello evidenziava che, pur ritenendosi infondata la dedotta violazione dell’art.7 l.n.212/2000 in ragione della precedente notifica del processo verbale di constatazione alla società contribuente, era corretto il rilievo dell’appellante in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la contestata interposizione di manodopera. Riteneva che la violazione della disciplina normativa ritenuta dall’Ufficio non era fondata né in fatto, né in diritto e che, in ogni caso, essendo stati effettuati i versamenti previdenziali e fiscali, non poteva giustificarsi l’ulteriore pretesa a titolo di ritenute alla fonte, tenuto anche conto del fatto che il Tribunale di Latina aveva assolto i Signori B. “perché il fatto non sussiste” con sentenza del 19.12.2006.
Veniva proposto ricorso per Cassazione dall’Agenzia delle Entrate basandolo su due motivi.
Gli Ermellini nell’esaminare il ricorso evidenziano “che 1′ art. 1, commi 1°, 2° e 3°, della 1. 23 ottobre 1960, n. 1369 prevede, anzitutto, il divieto per l’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. La medesima disposizione sancisce, ancora, il divieto per l’imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari, chiarendo che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante. Il comma 3 appena ricordato si occupa specificamente dell’ipotesi di interposizione vietata (Cass., sez. lav., 13 gennaio 1988, n. 151; Cass., S.U., 19 ottobre 1990, n. 10183) che, mascherata con le forme di uno “pseudo appalto” di opere o servizi, si caratterizza per il difetto di imprenditorialità della prestazione, inquadrandosi così nella mera somministrazione di manodopera vietata. E’ poi il comma quinto dell’art. 1, a prevedere che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.
I giudici di legittimità ricordano e sottolineano come la norma prevista dalla legge n. 1369/60 sia stata abrogata dall’art. 85 comma 1 lett.c) d.lgs.n.276/2003 nel caso di specie l’art. 1 l.n. 1369/1960, pienamente in vigore rispetto alle vicende oggetto degli avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2002.
Per cui alla luce di quanto soprascritto la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni -comportano che solo sull’appaltante gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell’appaltatore in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi-cfr.Cass. n. 3795 del 15/02/2013-. Si è, ancora, precisato che in caso di accertamento del carattere fraudolento dell’intermediazione di manodopera l’IVA che (l’apparente) cessionario assume di avere pagato al preteso cedente per l’operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell’operazione negoziale- neppure assoggettato all’obbligo di pagamento dell’ imposta – non è detraibile ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 633/72 proprio per il fatto che l’alterazione del meccanismo di riscossione dell’imposta in questione, attraverso la realizzazione di comportamenti illeciti dei contribuenti, non consente il dispiegamento dell’ordinaria operatività del diritto alla detrazione dell’imposta sulle operazioni passive dell’imprenditore o del professionista-cfr.Cass.n.23075/12, cit.-.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 novembre 2020, n. 26947 - In tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione, prevista dal comma terzo dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 - In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 13815 depositata il 19 maggio 2023 - Il diritto a percepire la retribuzione per i lavoratori che “dopo aver richiesto l'accertamento giudiziale della invalidità del contratto in violazione di norme imperative in tema…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 luglio 2019, n. 17786 - In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2019, n. 20725 - In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 agosto 2019, n. 21159 - In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…