Per i i giudici del palazzaccio non è stata fornito la prova contraria documentale della sussistenza e del possesso “da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli” che potesse giustificare “l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione..” ritenuto incompatibile con il reddito dichiarati “pur avendo fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme” elargite dal suocero.
In varie occasioni la Suprema Corte aveva ritenuto fondata la presunzione secondo cui la posizione reddituale dei familiari, valutata nel suo complesso, “può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza” (la presunzione non potrebbe però operare nei confronti di persone diverse dai componenti della “famiglia naturale” – coniugi e figli – quali, ad esempio, altri parenti o affini) (cfr Cassazione, 17203/2006).
Ricordiamo che le riforme intervenute prima nel 2010 e poi nel 2012 hanno apportato importanti modifiche sulla disciplina dell’accertamento sintetico ed hanno inciso anche sul ruolo che la “famiglia fiscale” svolge, o può svolgere, nella ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente.
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