La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21334 depositata il 14 settembre 2017 intervenendo in tema di accertamento sintetico ha affermato che per l’accertamento fondato sul cosiddetto redditometro, che consiste nel determinare sinteticamente il reddito sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, esonera l’Agenzia delle Entrate da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, anche nell’ipotesi in cui le spese contestate siano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme elargite da parenti non facente parte del proprio nucleo familiare, come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il nucleo familiare è costituito dai coniugi conviventi e dai figli.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Amministrazione finanziaria notificava un avviso di accertamento ai sensi dell’rt. 38 comma 5 del DPR n. 600/73 poiché l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione è stato giudicato incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente. Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. In particolare i giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno ritenuto legittimo l’atto impositivo.
Avverso la decisione della CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare lamentava che i giudici di appello avevano erroneamente considerato lo strumento “redditometro” una presunzione legale, idonea a fondare autonomamente la pretesa tributaria, senza ritenere necessaria la prova sulla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indici utilizzati.
Gli Ermellini rigettano le doglianze del contribuente.
I giudici di legittimità confermano il principio di diritto secondo cui “In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. ord. n. 16912/16)

Per i i giudici del palazzaccio non è stata fornito la prova contraria documentale della sussistenza e del possesso “da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli” che potesse giustificare “l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione..” ritenuto incompatibile con il reddito dichiarati  “pur avendo fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme” elargite dal suocero.

In varie occasioni la Suprema Corte aveva ritenuto fondata la presunzione secondo cui la posizione reddituale dei familiari, valutata nel suo complesso, “può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza” (la presunzione non potrebbe però operare nei confronti di persone diverse dai componenti della “famiglia naturale” – coniugi e figli – quali, ad esempio, altri parenti o affini) (cfr Cassazione, 17203/2006).

Ricordiamo che le riforme intervenute prima nel 2010 e poi nel 2012 hanno apportato importanti modifiche sulla disciplina dell’accertamento sintetico ed hanno inciso anche sul ruolo che la “famiglia fiscale” svolge, o può svolgere, nella ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente.

Infatti nella precedente versione dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 era ammessa la prova documentale della provenienza del maggior reddito presunto, rendendo di fatto irrilevanti i vincoli familiari tra il contribuente e i possessori di tale reddito prescindendo dal suo stato e dalla sua condizione familiare.