Accertamento induttivo legittimato dalla contabilità a nero - Cassazione sentenza n. 27456 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27456 depositata il 9 dicembre 2013 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha statuito che è legittimo l’utilizzo dell’accertamento induttivo IVA, a carico della contribuente che gestisce con il marito un salone di parrucchiere, quando si è in presenza di contabilità parallela reperita dagli organi di controllo tributario nel corso della verifica fiscale.

La vicenda ha riguardato una coppia di contribuente, esercenti attività di parrucchiere, che dopo una verifica fiscale si vedeva notificare un avviso di accertamento IVA.

Avverso l’atto impositivo i due coniugi ricorrevano con ricorso alla Commissione Tributaria che respingeva le doglianze dei ricorrenti. Anche la Commissione Tributaria Centrale confermava la legittimità dell’operato del Fisco ritenendo che l’Ufficio avesse correttamente proceduto alla rettifica del reddito d’impresa con metodo induttivo, basandosi sulla verifica della Guardia di Finanza che aveva trovato i prospetti prestampati sui quali erano stati riportati dei dati significativi in ordine al maggior ricarico del 341,63 per cento applicato al costo delle merci e alle prestazioni, come pure ai beni strumentali.

I contribuenti  per la cassazione della sentenza impugnata proponevano ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini ritenendo infondate le motivazione rigettano il ricorso. In particolare i giudici di legittimità hanno ritenuto che la doglianza inerente il vizio di motivazione nella parte in cui la CTC non considerava che il metodo induttivo non poteva essere applicato giacché l’Ufficio non aveva dimostrato la bontà della pretesa fiscale, non potendosi attribuire valenza probatoria ai prospetti ritrovati dalla GdF. Non solo. La Commissione Centrale aveva omesso di valutare due importanti eventi, ossia la nascita di un figlio e un periodo di malattia, che avevano determinato nell’anno d’imposta considerato (1996) un calo dell’attività del salone a causa della riduzione dell’impegno lavorativo dei due titolari dell’attività (moglie e marito).

Nel decidere la controversia, la Suprema Corte ha lasciato invariato il verdetto del giudice del merito poiché adeguatamente motivato e logicamente corretto.

Nella sentenza in commento i giudici del Palazzaccio hanno rammentato il principio secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’articolo 39 del D.P.R., n. 600 del 1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero che rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta. Di conseguenza detta contabilità “in nero”, per il suo valore probatorio, legittima di per se stessa e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (da ultimo, Cass. 20 febbraio 2013, n. 4126).