La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25129 del 7 dicembre 2016 ha ritenuto legittimo l’avviso d’accertamento a carico di un esercizio di ristorazione basato sul consumo di acqua minerale.
La vicenda ha riguardato una società di persone a cui in seguito ad una verifica fiscale l’Amministrazione finanziaria aveva applicato, ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1 il metodo induttivo avente alla base il consumo di acqua minerale. Per cui l’Agenzia delle Entrate effettuava una ricostruzione analitica dei ricavi per presunzioni di un esercizio di ristorazione, emettendo avvisi di accertamento per Iva e Irap nei confronti della società, con le relative imputazioni reddituali ai soci per trasparenza.
Il contribuente avverso l’atto impositivo lo impugnava inanzi alla Commissione Tributaria che accoglieva le doglianze del ricorrente ritendo plausibile il metodo seguito dall’ufficio e, tuttavia, censurabile, “atteso che le operazioni eseguite implicano una serie di presunzioni scarsamente attendibili non sorrette da un valido apparato probatorio”.
Avverso la decisione dei giudici di merito l’Agenzia proponeva ricorso in Cassazione, che ha ribaltato il verdetto della Ctr.
Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno affermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia ed hanno ribadito che, nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (in senso conforme, cfr Cassazione, 17408/2010 e 5870/2012).
I giudici del palazzaccio hanno evidenziato che, in ipotesi simili a quella in esame, in tema di accertamento presuntivo del reddito d’impresa, ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d), è stato ritenuto legittimo l’accertamento che abbia ricostruito i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (cfr, tra le altre, Cassazione 51/1999, in tema di materia prima per produrre prodotti di ristorazione, 6465 e 9884/2002, 15808/2006, in tema di consumo di tovaglioli, e, in altro settore, consumo guanti monouso in odontoiatria).
Si è anche rilevato che l’acqua minerale può costituire valido elemento per la ricostruzione presuntiva del volume di affari della società intimata, esercente la medesima attività, in quanto il consumo dell’acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante sia della pizzeria.
Pertanto, ad avviso dei giudici piazza Cavour, la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo, sussiste non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma anche quando gli accertamenti possano essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati, e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività, e a ciò consegue, quindi, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
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