La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui venivano notificati degli avvisi di accertamento, a seguito di verifiche fiscali in cui furono rinvenuti manoscritti relativi a ricevute per pagamenti effettuati a favore di lavoratori dipendenti e collaboratori ed un computer dotato di programma di contabilità installato su disco estraibile contenente contabilità occulta, per il recupero di maggiore imposte derivanti dalla contabilità e dai costi in nero. La società avverso tali atti impositivi proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici aditi accolsero i ricorsi parzialmente, ritenendo inutilizzabile, ai fini dell’accertamento, l’unità estraibile rinvenuta nell’azienda, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. L’Amministrazione finanziaria propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello disposero una C.T.U. ed in base a tale documento rigettarono il ricorso del Fisco, accogliendo l’appello incidentale del contribuente, rilevando che l’ufficio non aveva indicato in maniera sufficiente le ragioni dell’accertamento induttivo, senza prendere in considerazione i chiarimenti e le repliche dello stesso contribuente.
L’Agenzia delle Entrate propose, avverso la decisione della CTR, ricorso in cassazione fondato su quattro motivi. In particolare l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR n. 600/73, e dell’art. 56 del DPR 633/72, censurando il fatto che i giudici tributari di secondo grado avevano ritenuto carente di motivazione l’accertamento dei maggiori ricavi, in quanto l’ufficio non aveva preso in considerazione i chiarimenti, le repliche e le spiegazioni dati dalla società.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco.
I giudici di legittimità confermano il consolidato orientamento che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto secondo cui è legittimo “l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) , atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorché ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono (Cass., n. 3583 del 24.2.2016; ord. n. 8378 del 31.3.2017). Nel caso in esame, di conseguenza, l’omessa menzione negli avvisi delle osservazioni del contribuente non ha comportato nullità, non essendo emersa alcuna lesione di garanzie difensive tali da incidere sugli atti impugnati .”
Inoltre la Corte Suprema chiarisce, per il caso di specie, che in conformità al proprio consolidato orientamento il principio di diritto secondo cui “in tema di accertamento tributario, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento analitico-induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (Cass., ord. n. 14150 dell’11.7.2016; n. 4080 del 27.2.2015).
Nella fattispecie, dunque, gli avvisi sono stati fondati legittimamente sulla suddetta documentazione extracontabile, sicché la motivazione della sentenza Impugnata non è rispettosa delle norme invocate.”
L’orientamento della Cassazione sul ruolo del contraddittorio – La Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 18184 del 2013 sul tema del contraddittorio, ha statuito che l’atto impositivo emesso prima del decorso del predetto periodo sospensivo è nullo (sessanta giorni), atteso che la sua finalità è quella di tutelare l’effettivo dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, sempreché non sussistano ragioni di motivata urgenza che legittimino l’emissione anticipata dell’atto impositivo (Cfr. SS.UU. n. 18184 del 2013).
Successivamente la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 19667 del 2014, ha aggiunto che esiste nell’ordinamento un “diritto al contraddittorio”, per cui il destinatario del provvedimento deve essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizzandosi così “l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’ articolo 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 Cost.”. Per la Corte di Cassazione, detto principio va applicato “anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”.
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