AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 19 marzo 2019
Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto- legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, tutti i crediti di questa Agenzia, diversi dalle Risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali (NOTA 1) e relative sanzioni tributarie, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere definiti con le modalità di cui al medesimo articolo, tramite presentazione del modello di istanza pubblicato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (NOTA 2).
Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo Decreto (che in parte rimanda all’art. 3) anche i carichi affidati all’Agente della riscossione riguardanti Risorse proprie tradizionali (NOTA 3) dell’Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, possono essere soggetti alla definizione agevolata con le specifiche modalità prescritte dalla norma, utilizzando il modello pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (NOTA 4).
In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica dallo stesso predisposta.
I debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione di cui sopra riceveranno da Agenzia delle entrate – Riscossione:
– per le quote rientranti nell’applicazione dell’art. 3 entro il 30 giugno 2019;
– per le quote rientranti nell’applicazione dell’art. 5 entro il 31 luglio 2019;
l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:
– In unica soluzione:
— entro il 31 luglio 2019 per le quote rientranti nell’applicazione dell’art. 3;
— entro il 30 settembre 2019 per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.5;
— nel numero massimo di diciotto rate consecutive, scadenti:
– per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.3: rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019 (ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione) ed il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare;
– per le quote rientranti nell’applicazione dell’art.5: rispettivamente il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare.
Nell’evidenziare che ai sensi del comma 16 lettera d) dell’art.3, a cui fa rinvio anche il successivo art.5, sono esclusi dalla definizione agevolata, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, si rammenta che la definizione in parola si perfeziona versando integralmente le somme:
a) affidate da questa Agenzia all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
b) maturate a favore dell’Agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
In più, limitatamente ai debiti rientranti nell’art.5:
– solo per le Risorse proprie tradizionali a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, le somme dovute a titolo di interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114);
– dal 1° agosto 2019 e fino alla data di scadenza dell’unica o delle singole rate gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento (NOTA 5) la definizione non produce effetti, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero senza poter nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
—
(1) Disciplinati invece dal successivo art. 5.
(2) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/definizione-agevolata-2018-come-aderire/
(3) Previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
(4) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/definizione-agevolata-per-le-risorse-proprie-ue-come-aderire/
(5) Per le singole rate l’inefficacia della definizione non si produce se la tardività non supera i 5 giorni.
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